Il Sedile

Una ordinanza “particolare”, quella del Sindaco e del Dirigente P.M., per una gara podistica

Attivato il Comitato Comunale della Protezione Civile per una manifestazione priva dei requisiti dell’emergenza o della calamità naturale. 

Cronaca/ di Redazione

Galatina – Difficile trovare a Galatina esempi di ordinanze sindacali che abbiano ottenuto l’effetto per il quale sono state emesse. Spesso hanno dato la sensazione, ed il risultato, di trattarsi di un mero e proprio “atto dovuto”. Vedasi quella della recinzione dei campi incolti, quella per la demolizione del distributore di benzina in piazzale stazione, quella dei bidoni della spazzatura all’interno degli esercizi commerciali e potremmo continuare ancora per molto.

Bisogna però dar atto, se non nel merito, almeno per quanto riguarda l’immediato risultato, che l’ultima, quella relativa all’utilizzo dei volontari della Protezione Civile per la gara podistica di domenica 1° maggio ha dato eccellenti risultati.

La Protezione Civile ha partecipato rispondendo alla grande all’ordinanza del sindaco Montagna ed ha partecipato massicciamente alla manifestazione per il servizio che la stessa ordinanza le aveva assegnato: “coordinare tutte le attività della gara podistica”. 

Macchine, moto e uomini senza risparmio in ogni zona del percorso podistico. Tutto ciò si è verificato, a torto o a ragione, come già detto, grazie ad una ordinanza del sindaco controfirmata dal Dirigente della Polizia Municipale. Cosa si diceva in particolare in questa ordinanza?

Si diceva che “la gara podistica del 1° maggio rappresenta un evento a rilevante impatto locale in quanto è previsto un notevole afflusso di partecipanti oltre che di spettatori e mezzi”. Avete letto bene: evento rilevante non un’ emergenza o una calamità naturale

Ora con tutto il rispetto per la gara podistica che è stata una bella e coinvolgente manifestazione può il sindaco Montagna ed il Dirigente Orefice spiegare cosa ci incastra una gara sportiva “evento rilevante” con i compiti istituzionali della Protezione Civile che sono ben precisi ed identificati?

Scrive poi nella ormai celebre ordinanza che “ Tenuto conto che il provvedimento è di competenza del sindaco (…) Ordina l’attivazione temporanea del Comitato temporaneo comunale al fine di coordinare tutte le attività della gara podistica” .

Dovremmo a questo punto evidenziare una circolare, che forse in questi giorni giungerà sui rispettivi tavoli sindacali, del Gabinetto del Presidente della Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia riguardanti disposizioni relative al volontariato di Protezione Civile. E’ stato inviato per ora a tutte le Prefetture della Regione, e contiene oltre alle variazioni riguardanti l’art. 6 e l’art. 12 del regolamento (requisiti per l’iscrizione e mantenimento nell’Albo regionale ed obbligo di adeguamento entro 180 giorni) anche alcune evidenze in tema di deviante utilizzo dell’Associazione di protezione Civile.

Si fa presente- si legge nella circolare- che la presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile ha emanato disposizioni circa i criteri per l’impiego delle organizzazioni di volontariato, nelle quali viene stabilito che i Comuni possono avvalersi delle Associazioni di Protezione Civile solo ed esclusivamente per interventi ricadenti nel Piano Comunale di Protezione Civile per cui è fatto obbligo l’attivazione del COC

“Per manifestazione e/o attività di altra natura- prosegue la nota- le Associazioni di Protezione Civile o loro aderenti, interessati dall’Amministrazione Comunale, non dovranno utilizzare le uniformi, l’emblema, i simboli o altri segni distintivi nonché i mezzi e attrezzature destinati a finalità di protezione civile”

“ Al verificarsi di questa circostanza- conclude la nota- questa Sezione provvederà d’Ufficio all’avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dall’elenco regionale, con le conseguenti iniziative per l’accertamento delle responsabilità per l’improprio utilizzo di risorse strumentali e/o finanziarie e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza”.

Sarebbe infine il caso di ricordare, che il Piano di Emergenza Comunale nel definire le competenze ed il raggio di azione di ogni di ogni singolo organo istituzionale usa sempre i termini di “emergenza” e “calamità naturale”. Ora con tutta la buona volontà se una gara sportiva debba essere considerata alla stessa stregua di una emergenza o una calamità naturale allora sarebbe meglio circoscrivere certi tipi di manifestazioni ma si ha l’impressione che qualcuno abbia esagerato andando anche oltre quelle che sono le sue stesse prerogative ed i suoi stessi poteri, ma questo sarà magari il Prefetto e la Regione Puglia a stabilirlo.

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