Alla prima udienza davanti al TAR L’avv. Pellegrino, difensore dell’ENPA, ha chiesto un rinvio per poter prendere visione delle memorie difensive.
Galatina – L’ANTA, tramite i propri legali Giovanni Bellisario e Tiziana Tundo ha presentato le proprie memorie difensive nel ricorso al TAR con cui è stata chiamata in causa dall’ ENPA per la gara di assegnazione della gestione dei canili municipali di Galatina ad essa assegnata. Anche il Comune di Galatina si è costituito difeso dall’avv. Vantaggiato. Prima di addentrarci nel merito delle memorie difensive dell’ANTA diciamo che l’avv. Giovanni Pellegrino, difensore dell’ENPA, ha chiesto un aggiornamento dei lavori per poter prendere visione dei fascicoli presentati dalle parti resistenti.
In particolare l’ENPA aveva contestato l’accusa secondo la quale ANTA e Dog Park avrebbero dovuto costituire l’ATI prima della partecipazione alla gara. Secondo i difensori dell’ANTA nel disciplinare di gara non è indicato nessun impegno a costituirsi ma al contrario all’art. 34 specificherebbe che possono partecipare alla presentazione delle offerte soggetti anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrebbe essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.
Respinto anche l’addebito secondo il quale l’ANTA sezione di Massafra avrebbe dovuto essere rappresentata dall’Associazione nazionale non avendo nella sua veste di sezione territoriale poteri di rappresentanza. l’ANTA afferma, che a differenza di altre Associazioni, la stessa conferirebbe nel suo statuto ai presidenti delle sezioni periferiche rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte a terzi.
Sarebbe priva di fondamento anche la tesi che necessiterebbero 10 unità per la costituzione di una sezione territoriale di un’ associazione. Secondo la difesa il numero di 10 persone sarebbe necessario solo ai fini della richiesta di costituzione ma non per il numero di persone che costituirebbero il Consiglio direttivo il quale potrebbe essere formato da una composizione numerica da 3 a 9 a componenti.
Non costituirebbe, inoltre, motivo di esclusione, secondo l’ANTA, il presunto mancato sopralluogo presso i canili comunali poiché secondo l’art. 20 del disciplinare di gara la tal cosa non è inclusa tra le cause tassative di esclusione dalla gara. Inoltre l’art. 4.3 del disciplinare prevedrebbe, sempre secondo la tesi difensiva, che il sopralluogo può essere eseguito anche dal rappresentante di una soltanto delle imprese raggruppate senza far riferimento alcuno alla necessità di delega da parte delle altre partecipanti.
Contestata anche l’affermazione che l’ATI ANTA- Dog Park avrebbe all’attivo soltanto 13 adozione rispetto alle 60 richieste e che le 448 dichiarate non sarebbero state convalidate con l’iscrizione all’ACIR. L’ENPA avrebbe definito mendaci le dichiarazione della sig.ra Voltino in relazione alle sue dichiarate presunte adozioni ma non è così per l ‘ ANTA . Nessuna mendacità, afferma, in quanto la responsabilità ricadrebbe sull’Asl di Taranto che non avrebbe mai provveduto ad effettuare l’iscrizione dei cani microcippati presso l’ACIR Puglia. Trattandosi di un canile sottoposto a sequestro, afferma l’ANTA, quando l’Asl è intervenuta per l’identificazione degli animali avrebbe dovuto anche iscriverli all’ACIR. Sarebbe, quindi, solo incompletezza o imprecisione.
Avrebbe dovuto essere esclusa l’ENPA, secondo l’ANTA, in quanto avrebbe indicato come proprio educatore cinofilo il sig. Mino Varrienti di Veglie il quale, secondo l’ANTA, non risulterebbe inserito in nessun Albo degli addestratori ENCI.
Respinte infine anche tutte le altre accuse: non trattasi di un progetto irrealizzabile né fotocopiato ma basato sulle effettive esigenze della struttura che vanno verificate solo in fase di esecuzione; non è vero che bisognava esprimere la percentuale del ribasso sia in cifre che in lettere ed infine riguardo l’esposto alla Guardia di Finanza come mai sarebbe stato fatto a distanza di 40 giorni dai fatti?