Sconfitta in primo grado, condannata al pagamento delle spese legali e processuali intende andare oltre. Nominerà un legale esterno. 

CascioniCronaca/ di Redazione

Galatina – Questa è una novità. Una Giunta Comunale di un italico Comune dichiara “censurabile sotto il profilo logico- giuridico” una sentenza di un Tribunale Amministrativo Regionale. Passi il non condividere, passi il sentirsi lesi in quello che si crede possa essere un proprio potenziale diritto, insomma passi quasi tutto ma, sostituirsi al giudice di secondo grado dichiarando che una sentenza è  censurabile forse è un tantino esagerato.

E’ quanto successo a Galatina con la Giunta Montagna e con la delibera n.25 del 22 gennaio 2016 avente per oggetto la decisione del TAR di Lecce di respingere la revoca, adottata dal Comune di Galatina, delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di un area commerciale in Contrada Cascioni alla Pantacom in quanto la stessa non avrebbe ottemperato al pagamento del contributo, di circa un milione di euro, dopo l’approvazione definitiva del Piano Attuativo o il rilascio del titolo edilizio entro due anni dal rilascio delle autorizzazioni commerciali.

Il TAR di Lecce come detto ha dato torto al Comune di Galatina difeso dall’ avvocato Ugo Patroni Griffi , riconoscendo, in sostanza, il diritto alla Pantacom di procedere al pagamento di quanto dovuto dopo il rilascio della licenza edilizia e non prima come si pretendeva e per questo motivo aveva anche condannato il Comune di Galatina al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente Pantacom liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Pertanto ritenuto che “ la sentenza in oggetto appare censurabile sotto il profilo logico- giuridico; Ritenuto, pertanto, opportuno proporre appello innanzi Consiglio di Stato, avverso la suddetta sentenza n.102/2016; Considerato che gli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura comunale non sono abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori” e ritenuto ( aggiungiamo noi) che non sono rimasti contenti di aver dovuto già pagare le spese legali sia quelle a carico del Comune che quelle della Pantacom in quanto parte soccombente, hanno stabilito di ricorrere in appello al Consiglio di Stato e di nominare un legale esterno al Comune.

Tra compenso al legale, spese generali di studio, cassa di previdenza, IVA e spese non imponibili documentate cominciamo a mettere già da parte altri 5.000 euro circa, centesimo più centesimo meno.