Il Dirigente della P.M. Antonio Orefice accoglie la tesi difensiva dell’avvocato Stefania Isola e dispone la restituzione della somme pagate al cittadino multato.
Galatina – Soltanto pochi giorni fa l’Assessore all’Ambiente aveva dichiarato e ribadito in Consiglio Comunale che sarebbero stati incentivati i controlli per la verifica della effettiva separazione di quella parte dei rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata. Aveva addirittura solennemente proclamato, mica bruscolini, che i contravventori sarebbero incorsi in multe anche assai salate secondo quanto sancito nell’ordinanza sindacale n.09 del 05 marzo 2015.
Che quell’ordinanza fosse applicabile ad esserne convinta era forse soltanto lei e magari anche il Sindaco perché non è certo con i metodi repressivi che si risolvono i problemi almeno quelli in cui è richiesto tempo ed una graduale educazione oltre che un migliore investimento del denaro pubblico per far crescere e maturare quel tipo di educazione. Non si ottiene di certo immortalando supereroi, muli ed altre amenità.
Magari, però, così come già successo per i canili, anche in questo caso la colpa sarà sicuramente addebitata ad altri perché ormai è diventata una prassi consolidata da parte dei nostri amministratori di lavarsi la coscienza scaricando responsabilità e colpe sulla sola burocrazia.
E veniamo all’ennesima bufala della nostra eroina. Durante alcuni controlli sono state contestate alcune violazioni dell’Ordinanza di cui in oggetto ed elevato relativo verbale ai danni di alcuni cittadini per “mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato”
Avverso a questa contestazione è stato, e non poteva essere diversamente, opposto ricorso e l’Amministrazione ha dovuto fare marcia indietro e restituire i soldi a quei cittadini che avevano già pagato il verbale. Alla base del ricorso è stato opposto da parte dell’avvocato Stefania Isola, in difesa di un suo assistito, la mancata contestazione immediata dei fatti in quanto il verbale di accertamento è stato notificato all’interessato a circa dieci giorni e che i tutori incaricati del servizio di controllo non hanno contestano immediatamente nulla in attesa di compiere tutte le attività necessarie alla individuazione dei responsabili.
Applicando quindi il principio più volte ribadito dalla Magistratura che deve rispondere della sanzione solo chi materialmente ha commesso l’azione e quindi, “nell’ipotesi in cui le autorità rinvengano, in una busta chiusa, rifiuti commisti di vario genere, queste non possono, per ciò solo, inviare la multa al titolare dell’appartamento che paga la tassa sui rifiuti (sulla presunzione che sia stato questi a non osservare l’ordinanza comunale sulla differenziata), ma devono identificare, con precisione e senza margini di dubbio, chi ha commesso l’illecito” .
Pertanto con l’ Ordinanza n.11/D del Dirigente della Polizia Municipale avendo egli accertato la mancata identificazione dell’autore della violazione, il difetto della contestazione immediata del verbale ed il mancato compimento di ulteriori attività tese ad individuare l’autore della violazione ha disposto l’archiviazione del verbale.
Successivamente, poi, con la Determina n.555 del 20 aprile 2016 lo stesso Dirigente ha disposto la restituzione di euro 57,70 a rimborso di quanto versato e non dovuto al cittadino ricorrente.