Deviante il registro elettronico. Ogni valutazione deve essere seguita collegialmente per ciascuno alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti
Cronaca/ di avvocato Stefania Isola
Dal quando è stato introdotto il registro elettronico a scuola, è diventata usanza comune quella di considerare, per le valutazioni intermedie e finali, la media fornita da tali sistemi.
Ma considerando la libertà di insegnamento dei docenti e la collegialità nelle decisioni riguardanti gli studenti, si possono ben intendere le possibili deviazioni.
Vediamo cosa dice la normativa.
Il comma 2 dell’art.1 del DPR n.122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) afferma testualmente: “la valutazione è infatti espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo insiste sul fatto che la valutazione deve considerare il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione intesa come valutazione formativa deve essere informativa del percorso soggettivo compiuto dall’alunno, mostrando sia le sue potenzialità e carenze sia i progressi raggiunti ed i miglioramenti possibili.
In ultima analisi, in sede di scrutinio, è il Consiglio di Classe a motivare, discutendo, l’attribuzione dei singoli voti.
Il percorso di giudizio deve seguire un processo logico-valutativo che può essere operato solo all’organo collegiale citato.
Il senso della normativa discende dall’ dall’art.79 del R.D. n.653 del 1925 che recita: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.”
Da una sentenza del TAR Calabria-Catanzaro si ricava che: “ogni valutazione deve essere seguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascuno alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento. Ciò anche perché ciascun allievo percorre un proprio iter, soggetto a valutazione finale complessiva”.
Non seguendo questa procedura a norma di legge ed in difetto di motivazione, si può incorrere anche nell’annullamento dei giudizi espressi.