Nonostante tutto si ostina a non riconoscere, ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno, gli anni di pre-ruolo.

sostegnoCronaca/ di avv. Stefania Isola

Ancora una sconfitta per il Miur, il quale, nonostante le numerose sentenze emesse dai vari Tribunali di Italia, nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 si ostina a non riconoscere, ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno, gli anni di pre-ruolo.

Se, infatti, un insegnante di sostegno vanta più di cinque anni di servizio con contratto a tempo determinato, egli ha il diritto di proporre la domanda di trasferimento su posto comune. Questo alla luce del principio di non discriminazione del lavoratore sancito dalla Clausola n. 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Recentemente il Tribunale di Lecce, a seguito della legittima richiesta di un docente di poter partecipare alle operazioni di mobilità 2017/2018 (avendo superato il vincolo quinquennale in virtù dei contratti di pre ruolo svolti), ha statuito che la mancata parificazione fra l’attività di insegnamento su posti di sostegno come docente di ruolo o come docente a tempo determinato si pone in conflitto con il divieto di discriminazione del lavoro a tempo determinato succitato.

Una norma nazionale non può, quindi, prevedere che, in assenza di ragioni oggettive, per i dipendenti pubblici di ruolo, nel confronto con altri dipendenti pubblici, non siano presi in considerazione i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente a tempo determinato.

Secondo il Giudice, difatti, se lo scopo della legge è quello di prevedere un’esperienza quinquennale nell’attività didattica di sostegno, affinchè un docente possa ottenere il trasferimento in un posto “comune” non rileva se detta esperienza sia stata acquisita prima o dopo l’immissione in ruolo, per cui non vi sono quelle ragioni oggettive, di cui alla direttiva comunitaria, che, sole, giustificherebbero una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, a seconda che abbiano svolto il quinquennio di servizio su posto di sostegno computando o scomputando quello prestato con contratti di lavoro a tempo determinato

Prive di fondamento quindi si sono rilevate le eccezioni sollevate dal Miur il quale da un lato ha sottolineato la piena legittimità del vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno decorrente dall’immissione in ruolo del docente, e dall’altro ha rilevato come l’assegnazione su posto di sostegno fosse frutto di libera scelta da parte del docente, il quale avrebbe accettato l’incarico sul sostegno essendo consapevole dell’esistenza del menzionato vincolo quinquennale, e non essendo peraltro a lui preclusa la possibilità di ottenere in futuro, una volta superato il periodo coperto dal vincolo, l’assunzione nel posto comune.

Superate tutte le eccezioni del Ministero quindi, il Giudice, ha ordinato al MIUR di emanare tutti gli atti necessari a consentire al docente la partecipazione alle procedure di mobilità per il trasferimento su posto comune.

 

Per chi volesse ricorrere ora, infatti, sarà sufficiente inviare, a integrazione della domanda già correttamente compilata e inoltrata online entro il termine del 6 maggio, una integrazione ad hoc.