P06-10-13_09.47P06-10-13_09.33Avevamo riferito nei giorni scorsi del sopralluogo effettuato dalla Guardia Nazionale Ambientale in alcune zone periferiche della città ed in particolare nella zona alle spalle del quartiere fieristico dove era stato rinvenuto di tutto e di più, onduline di eternit compreso. Una vera e propria discarica a cielo aperto. Avevamo anche riferito come il materiale fotografico unitamente a dei video fosse stato fatto protocollare  e consegnato al Comune di Galatina ed ai carabinieri. E’ stato anche consegnato all’ARPA Puglia la quale presa visione del materiale ha prontamente risposto bacchettando chi, preposto per legge ad eseguire quanto di sua competenza, ha omesso i dovuti interventi.Queste sono le rispsoste dei Dirigenti competenti per materia su Acqua, Suolo e Aria della Sirezione Scientifica dell’ARPA..

 Ecco la risposta del dott. Roberto Giua al sig. Baldari

La  vigente normativa rende obbligatoria la bonifica nel caso di materiali  a base di amianto i quali si trovino in condizioni di degrado e di abbandono.

In tali casi, il Comune e la ASL competente per territorio  dispongono, con apposito provvedimento  prescrittivo, l’immediata bonifica per rimozione del materiale in  questione, in modo da salvaguardare l’igiene e la sanità pubblica. A tali Enti va, quindi, indirizzata una segnalazione, in modo da avviare subito le procedure per la messa in sicurezza e bonifica.

ARPA, che non possiede competenza diretta né poteri prescrittivi in materia, può fornire collaborazione e supporto tecnico in  merito agli Enti citati, ove richiesto.

Ecco quella del dott.Gramegna

l’abbandono di rifiuti è vietato ai sensi dell’art. 192 del DLgs 152/06 e smi.

“Divieto di abbandono:

1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.”

Chiunque violi tali norme è tenuto “a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”

In caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati è pertanto opportuno rivolgersi al Comune territorialmente competente o alla Polizia Provinciale, segnalando la presenza di rifiuti ingombranti da rimuovere.