Costretto ad annullare in autotutela un’ordinanza di chiusura per un’attività commerciale. La parte “lesa” ha fatto richiesta accesso agli atti: “Voglio conoscere tutte le autorizzazione che avete concesso”.
Cronaca/ di pietro zurico
Galatina – L’ordinanza in oggetto è la n.33/D del 19 ottobre 2018. Con essa il dirigente Miglietta aveva disposto al titolare di un esercizio commerciale, con decorrenza immediata, la sospensione dell’attività, la sospensione della concessione relativa all’occupazione permanente di suolo pubblico in via Siciliani e via Mory e la rimozione di tre fioriere ubicate in via Siciliani sul marciapiede antistante lo stesso esercizio.
Il motivo della sospensione consisteva nell’aver violato i limiti regolamentari dell’occupazione di suolo pubblico come da concessione e il pregiudizio apportato dalle tre fioriere al transito dei pedoni e delle persone con capacità di deambulazione ridotta.
Detto così sembrerebbe tutto regolare ed in ordine. Invece no. Nell’ordinanza il nostro bravo arch. Miglietta aveva omesso due piccoli ma importantissimi accorgimenti che però sono di fondamentale importanza ai fini dell’efficacia dell’atto da lui emesso. Aveva mancato di determinare, come previsto dalla legge in materia, l’arco temporale temporale della chiusura dell’attività commerciale, l’indicazione del termine di impugnazione dell’atto e l’Autorità a cui presentare ricorso. Scusate se è poco.
Immediata la reazione del titolare dell’attività. Rappresentato dall’avv. Giuseppe Romano ha presentato istanza per chiedere l’annullamento del provvedimento emanato in virtù delle carenze legislative dell’atto.
“Preso atto dei giusti motivi m0ssi dall’avv. Romano Giuseppe” , si legge nell’ordinanza n.1 del 24 gennaio 2019, il nostro Dirigente ha provveduto all’annullamento in autotutela della precedente ordinanza e contemporaneamente lo ha riproposto con le dovute rettifiche specificando che il periodo di sospensione della concessione ed il relativo ripristino dello stato dei luoghi deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell’atto e che il ricorso avverso al provvedimento va fatto entro 60 dalla notifica dello stesso al TAR ed entro 120 al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dalla legge.
Restano inalterate le prescrizioni a cui doversi attenere ossia l’asporto delle fioriere da via Siciliani e la riproposizione degli elaborati grafici per l’occupazione di suolo pubblico in via Mory.
Finito tutto qua? Neanche per sogno perché l’avvocato Romano, a tutela degli interessi del suo cliente e del decoro della città, ha presentato una richiesta di accesso agli atti per conoscere quante e quali siano le autorizzazioni ed installazioni di dehors o fioriere che sono state rilasciate dal Comune al fine di segnalare allo stesso tutte quelle non autorizzate o realizzate in difformità dalla relativa autorizzazione “al fine di permettere allo stesso Ente un provvedimento di rimozione delle stesse così come ingiunto correttamente al ricorrente e per ragioni di equità e giustizia che devono caratterizzare l’attività comunale“.
Se fosse stata intenzione del nostro bravo dirigente Miglietta creare un ulteriore occasione di movimento in città, diciamo che la cosa gli è riuscita perfettamente. Anzi bisogna dire che dal giorno in cui ha assunto la Direzione del Territorio e dell’Ambiente di movimenti è riuscito a crearne veramente tanti, peccato non siano andati nella giusta direzione.