La ASD Galatina 1917 non aveva in concessione lo Stadio “di volta in volta” ad ogni partita come riportato in sentenza. Testo della delibera di G.C. di affidamento della gestione.

Cronaca/di pietro zurico

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce, ha respinto il ricorso per annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce nei confronti della ASD Galatina 1917 .

Le motivazioni per le quali il Tar ha respinto il ricorso prestano obiettivamente il fianco a qualche dubbio poiché, come vien riportato nel dispositivo della sentenza, “ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale con l’informativa interdittiva adottata dalla Prefettura sono definiti “di estremi e contenuti sconosciuti“.

Così è, infatti, per gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo. Così è per la nota della Questura di Lecce del 13 ottobre 2018. Così è per le risultanze delle “Riunioni Tecniche di Coordinamento” del 5 e del 19 novembre 2018.

Così è anche per una nota del Sindaco Amante del 5 novembre 2018 anch’essa di “contenuto ed estremi sconosciuti”.

Di contenuti non secretati, quindi, a disposizione del Giudice amministrativo oltre all’informazione interdittiva del Prefetto vi sarebbe stato soltanto la nota del Comune di Galatina del 29 novembre che ha inibito l’uso dello Stadio comunale alla Società sportiva e la Delibera del 30 novembre dello stesso Comune con cui ha revocato la deliberazione dell’affidamento in gestione temporanea dello Stadio.

Nonostante ciò per le motivazioni che il ricorso “non appare assistito da sufficiente fumus“, che non può escludersi “la sussistenza di quegli elementi sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa che fondano la misura preventiva” , che “le sopravvenute dimissioni di alcuni soci dal Consiglio direttivo non appaiono inficiare la legittimità dell’interdittiva stante la permanenza degli stessi nella compagine associativa” l’istanza è stata respinta con compensazione delle spese.

Più che un insieme di dati oggettivi sembra di essere maggiormente in presenza di tante ipotesi messe insieme per giustificare una scelta che non vuole contrastare quanto già deciso in altre sedi e pertanto vuole uscirne, e di fatto lo fa, senza creare contrasti e code polemiche.

Da questa brutta vicenda chi esce peggio di tutti è il Sindaco Amante e la sua Giunta. Indirettamente una delle motiviazioni per questo giudizio la riporta indirettamente lo stesso dispositivo della sentenza nella parte in cui afferma che “le dimissioni del Consiglio Direttivo, comportano la necessità di ricostituire l’organo predetto e la conseguente verifica dei requisiti di legge le cui circostanze avevano già indotto l’A.C. alla concessione dell’impianto “di volta in volta” per la disputa degli incontri di calcio“.

Ebbene la cosa non ci risulta stia in questi termini. Infatti con la Deliberazione di G.C. n.271 dell’ottobre 2018 , che a seguire riportiamo in forma integrale, vien dichiarato che l’assegnazione in uso dell’impianto comunale avrebbe comportato il mantenimento in capo all’Amministrazione Comunale degli adempimenti relativi alla guardiania e pulizia dell’impianto e che pertanto appariva opportuno affidare alla società ASD Galatina 1917 la gestione complessiva dell’impianto sulla base delle norme e delle disposizioni di cui al “Regolamento per l’uso e la Gestione degli Impianti sportivi”

Stabiliva inoltre che la durata della concessione era limitata al periodo di durata del campionato 2018-2019 e che il canone per detto periodo era stabilito in 2.500 euro annui.

Non ci sembra proprio che dica che la concessione dell’impianto venga fatta “di volta in volta” per la disputa di ogni singolo incontro di calcio. A ciò bisogna aggiungere, che sarebbe stato interessante conoscere anche il testo della nota di “contenuto ed estremi sconosciuti” depositata dal Sindaco, in merito alla vicenda, il 5 novembre 2018.

Testo integrale della Delibera di G.C. assegnazione gestione Stadio Comunale.