Cronaca/di Redazione

Ricordate quel simpatico sketch tra avvocato e cliente che analizzavano i particolari della vicenda ed a secondo se fossero favorevoli o sfavorevoli il professionista esclamava : “Qui lo facciamo nero; Uhm.. qui ti fanno nero”

Alla fine il cliente sbottava e chiedeva al professionista:” Scusa avvocato ma perché quando vinciamo lo facciamo nero e quando perdiamo mi fanno nero?”

Il riferimento non è casuale perché leggendo la determina n.129 del 31 dicembre 2018 della Direzione Affari Generali e Contenzioso
la cosa viene quasi automaticamente alla mente. Poi, magari, la Dirigente Pasanisi ci spiegherà anche come ha fatto il 31 dicembre 2018 a fare la determina visto che, guarda caso, è stato il giorno in cui, credo quest’anno per la prima volta, gli uffici comunali, con ordinanza sindacale, son rimasti chiusi.

Scrive la nostra Dirigente che “l’Ente, conformemente a quanto previsto dalle norme dei CC.CC.NN.LL. di Comparto e del personale dirigenziale, è tenuto alla liquidazione dei compensi di natura professionale previsti dall’art. 15 del vigente Regolamento sull’ordinamento dell’Avvocatura Comunale, sia in caso di sentenza favorevole per il Comune, con condanna alle spese a carico della parte soccombente, che nei casi di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite”

Nel corso degli anni – continua la Dirigente – alcuni giudizi, già pendenti innanzi all’autorità giudiziaria competente, sono stati definiti con sentenze (non appellate) di rigetto delle domande avanzate nei confronti del Comune e condanna delle controparti al rimborso delle spese di lite (…) e le somme effettivamente recuperate nel tempo dall’ente a carico delle controparti
soccombenti ammontano ad
€ 14.111,25, (…) occorre pertanto procedere ad impegnare il predetto importo, ai fini della successiva liquidazione (...)”

Allora in sintesi la Dirigente avvalendosi dell’art. 15 del regolamento sull’ordinamento dell’Avvocatura comunale ha messo da parte 14.111,25 euro frutto di spese legali liquidate dal giudice per cause vinte dall’Ufficio legale del Comune per poi essere divise tra dirigente e avvocati interni dell’ufficio legale.

Sia ben chiaro che non è stato commesso nulla di illegale. Però, dite la verità, non sta venendo spontanea anche a voi la domanda: “Ma perchè se vincono incassano e se perdono paghiamo noi?” . E’ naturale che la domanda venga spontanea e siamo anche convinti che se fosse dall’altra parte della sponda anche all’avv. Pasanisi verrebbe spontanea.

Per curiosità mi son letto il famoso art. 15 del regolamento comunale dell’Avvocatura. Con mia enorme sorpresa ho letto che questo diritto fonda le sue radici niente meno che in un regio decreto del 1933 per la precisione il n. 1578 del 27 novembre.

Poi, come giustamente fa notare la Dirigente, il regio decreto è stato ripreso nell’art. 37 del CCNL relativo alle competenze dei Dirigenti regionali e degli Enti locali.

Però questo articolo 37 dice anche altre cosette che la Dirigente non riporta. Dice infatti che “Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato“.  

Nel nostro Comune sono di bocca buona, non lasciano niente. La cosa infastidisce ancor di più se poi si tiene conto che quella da Dirigente (tra retribuzione da CCNL e quella di funzione) non è certamente da…reddito di cittadinanza. Eppure nonostante ciò riscuotono integralmente la retribuzione di risultato e fan proprie anche le spese legali liquidate dal giudice e se vogliamo dirla proprio tutta non rinunciano neanche al rimborso dei 100 euro della tassa annuale di iscrizione all’albo degli avvocati.

Sarà anche per questo che son convinto che, alla stessa stregua di altri comuni salentini più virtuosi ed a maggior ragione perché siamo in predissesto, dovremmo abolire la struttura dirigenziale.

Consiglierei in ogni caso ai nostri amministratori di apportare almeno una piccola modifica al regolamento sull’ordinamento dell’Avvocatura comunale. Aboliamo quell’art. 15 relativo agli ulteriori compensi professionali che se sono concepibili per un libero professionista lo sono molto meno per un dipendente comunale oltretutto lautamente retribuito.