I controlli, in base al DPR 74/2013, per le caldaie a gas o GPL sino a 100 KW, vanno effettuati ogni 4 anni.
Attenzione ai soliti furbetti. Giungono spesso nelle nostre cassette della posta delle cartoline postali con le quali alcuni professionisti specializzati evidenziano l’obbligo della manutenzione delle caldaie da riscaldimento, asserendo che questa deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
Al fine di chiarire la periodicità dei controlli è entrata in vigore nel mese di luglio 2013 la normativa in cui in base a quanto disposto dall’art. 7 del DPR 74/2013 si specifica che la periodicità dei controllo e la manutenzione delle caldaie deve essere effettuata ” é….* conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’inpresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente”.
Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito precise istruzioni le stesse “devono effettuarsi conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.”
Quindi riassumendo dal 12 luglio 2013, data in cui è entrato in vigore il decreto pur essendo stato mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità degli stessi. Per il controlli dei fumi per impianti di potenza compresa tra 10 e 100 Kilowatt, settore in cui rientrano tutti quelli di uso domestico, piccoli condomini compresi, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se l’impianto è a gas, metano o GPL.
Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 KW i tempi sono dimezzati. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria se non esplicitato diversamente dal libretto dell’installatore o dal libretto del fabbricante si seguono i consigli del manutentore senza però alcun obbligo di legge.