Cronaca di p.z.

Il 14 gennaio 2021 i sei consiglieri di minoranza hanno inviato una Pec indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale del Comune di Galatina.

Oggetto della Pec era la richiesta di convocazione, in seduta straordinaria, del Consiglio comunale per fornire alla Giunta atti di indirizzo in relazione alla gara dello spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Inutile ricordare che sulla vicenda gravano oltre tre anni e mezzo di proroghe e vicende giudiziarie su cui ritorneremo successivamente. Fermiamoci per il momento sulla richiesta di convocazione del Consiglio.

Alla richiesta dei sei consiglieri ha risposto, con eccesso di “zelo”, il Presidente del Consiglio informando del diniego alla convocazione dell’assise.

Le motivazioni alla base del diniego sono state alquanto bizzose. Scrive infatti il presidente :”Si evidenzia come la disciplina, a fare riferimento nel caso di specie, risulta essere (omissis) …quella prevista dall’art. 17 RCC- Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali- commi 1, 2 e 3 ove vengono dettagliate le modalità di esercizio di tale diritto“.

“In particolare – prosegue il presidente –
il comma 1 dell’articolo 17 del regolamento del consiglio comunale riconosce ai consiglieri il diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazioni del consiglio comunale mentre il comma 2 dello stesso articolo riconosce la facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale così come previsto dalla legge o dallo statuto, infine il comma 3 disciplina le modalità con cui deve essere predisposta una proposta di deliberazione da sottoporre all’attenzione del consiglio comunale per la conseguente trattazione”

Conclude poi affermando che in base a quanto esposto la richiesta di convocazione, così come prodotta, risulta non ammissibile in quanto i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati di igiene pubblica in ambito comunale non rientra tra le materie di competenza del Consiglio comunale e la richiesta così come formulata risulta irrituale.

Sicuramente, il Presidente quando ha scritto, o quando si è fatto convincere a firmare, queste pretestuose motivazioni doveva essere particolarmente stanco per non accorgersi del grosso abbaglio che stava prendendo. Cosa ha a che fare il diritto di iniziativa con la richiesta di convocazione del Consiglio in seduta straordinaria? Boh!

Infatti il Regolamento comunale disciplina la materia della convocazione del Consiglio non, come erroneamente riportato, all’art. 17 bensì all’art. 29 ed al Comma 5 recita testualmente :” Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. L’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta“. E basta.

L’art. 17, è contenuto nel Titolo II (Diritti dei Consiglieri) del Regolamento comunale mentre le regole sul “Funzionamento del Consiglio” sono contenute nel Titolo III. Gli atti di indirizzo alla Giunta sono materia di competenza del Consiglio comunale e nulla hanno a che fare con il diritto di iniziativa.

Sull’argomento si è anche espresso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni ( https://dait.interno.gov.it/pareri/98505 ) il quale, tra le altre, citando la sentenza del TAR Piemonte n.268/1996 e TAR Sardegna n.718/2003 testualmente ha scritto :”la questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea si è orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti la sola verifica formale della richiesta del prescritto numero di consiglieri non potendo comunque valutare l’oggetto”.

Aggiungasi, per concludere, un altro particolare perché non riesco proprio a capire di quale autorità si sia sentito investito il Presidente del consiglio, dopo i ripetuti appigli all’art. 17 del Regolamento comunale, per scrivere ai consiglieri richiedenti per notificare, motivandola, la mancata accettazione della loro richiesta. Forse non si è reso conto di essere andato oltre le sue prerogative ed aver commesso, di sicuro involontariamente, abuso di potere.

Recita, il comma 3 dell’art. 17, chiamato in causa dal Presidente che: “Nel caso che la proposta (iniziativa n.d.r.) risulti estranea alle competenze del Consiglio, o priva della copertura finanziaria, il Segretario comunale, comunica al consigliere proponente, che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale“.

Invece è stato il Presidente ad appropriarsi delle prerogative del Segretario. Cosa è stata una furbata del Segretario o un’altra disattenzione del Presidente?

Infine due parole sulla sentenza del TAR sulla vicenda “gara rifiuti”. Con l’accettazione del ricorso dell’Ecotecnica, e con le motivazioni alla base della sentenza, il TAR ha esplicitamente riconosciuto responsabilità in capo alla Commissione Giudicatrice ed al RUP della SUA. Trattasi di responsabilità che stanno procurando danni economici ai cittadini come peraltro ha dimostrato la consigliera Carrozzini nella sua rappresentazione in streaming sui risparmi che i cittadini avrebbero avuto senza tre anni e mezzo di proroghe.

Nonostante tutto, la cosa sta scivolando nel totale silenzio e nel totale immobilismo. Se a pagare dovrà essere ancora una volta il cittadino, per colpe altrui, sembra che non importi niente a nessuno ne a maggioranza ne a minoranza.

Per quest’ultima poi, con qualche eccezione, è stato sufficiente un rifiuto alla convocazione del Consiglio comunale perché tutto finisse nel dimenticatoio. Neanche un tentativo presso il Prefetto per chiedere l’intervento sostitutorio nella convocazione del Consiglio.