Cronaca/di pietro zurico

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), con sentenza in forma semplificata ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della Cultura in riforma della sentenza di I° grado e di conseguenza ha respinto la richiesta del Comune di Galatina con la quale si chiedeva la reiezione del ricorso e la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.

Per la peculiarità della lite, ha poi ritenuto, di compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio, trattandosi di un’Amministrazione dello Stato ed un Ente locale che avevano entrambe il “meritevole obiettivo di migliorare l’efficienza energetica di un bene culturale di proprietà comunale

Il Consiglio di Stato ha definito “inaccettabili” le fondamenta giuridiche e dottrinali su cui era stata basata la sentenza di I° grado (favorevole al Comune di Galatina), passando poi a motivare la propria decisione.

Alla base del proprio costrutto giuridico il Consiglio ha posto la differenza tra “bene culturale e bene paesaggistico”.

“I primi sono le cose immobili e mobili che presentano “interesse artistico, storico, archeologico, emoatropologico, archivistico, bibliografico e altre cose individuate dalla legge quali testimonianze di civiltà“, i secondi sono invece gli “immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio

Da ciò la differenza di tutela da parte del Codice Civile. seppur, si cita in sentenza “con possibili interferenze fra le due categorie ove si consideri che i beni paesaggistici possono esprimere peculiari valori in ragione delle particolari qualità naturalistiche del luogo (es. vicende storiche di un ambiente o rappresentazione pittorica o letteraria di un luogo etc.)”.

Al di là delle possibili interferenze, però, i beni culturali esprimono un valore culturale e identitario mentre i beni paesaggistici sono considerati “rappresentazione materiale dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali“.

Il Cavallino Bianco, si legge, ha interesse storico-architettonico ed è dichiarato con D.C.P.C. n.130 del 2015, di interesse culturale in quanto rappresenta “nell’espressione massima dei volumi esterni e dei dettagli che caratterizzano la facciata principale e gli elementi decorativi, un esempio rappresentativo del linguaggio architettonico tardo-razionalista di Galatina“.

Da ciò, il Consiglio ha ritenuto non accettabile la motivazione della sentenza di Primo Grado secondo la quale i pannelli sarebbero “stati visibili solo ed esclusivamente dall’alto, per lo più attraverso l’impiego di cloni“, in quanto ciò significherebbe un’estensione ai beni culturali dei principi facenti parte alla diversa categoria dei beni paesaggistici che possono non tener conto delle peculiari caratteristiche del bene culturale.

Mentre per i beni paesaggistici restano ferme le disposizioni di tutela, per i beni culturali rimane l’obbligo di autorizzazione dell’intervento pertanto, viene specificato, il parere espresso dalla Soprintendenza muove correttamente dalle caratteristiche del bene evidenziando come il teatro sia caratterizzato da diverse tipologie di copertura, tra le quali anche la “copertura a volta a botte ribassata in calcestruzzo armato della sala del teatro (platea) con intradosso in legno lamellare e la copertura a volta ribassata della torre scenica entrambe di recente realizzazione“.

La Soprintendenza nelle sue modifiche ai fini dell’autorizzazione aveva, infatti, evidenziato come l’utilizzo di sistemi fotovoltaici integrati di nuova generazione costituiscano una valida alternativa progettuale capace di coniugare le esigenze della tutela con la necessità di contenere i consumi energetici del teatro. Nell’ottica di contemperare le due esigenze la Soprintendenza aveva prescritto di installare un sistema fotovoltaico integrato da posizionare sulla copertura in calcestruzzo armato della sala del teatro (platea) ed eventualmente sulla torre scenica, entrambe, come detto, di recente realizzazione e quindi di minor valenza identitaria.

Ritenendo le indicazioni della Soprintendenza, oltre a costituire un ragionevole contemperamento tra le varie esigenze, una testimonianza della volontà di operare in un ottica di cooperazione con l’Amministrazione comunale, esprimendo valutazioni tecniche qualificate sull’opportuna soluzione progettuale da adottare al fine di preservare il valore del bene culturale senza precludere l’efficientamento energetico del teatro, Il Consiglio di Stato, ha ritenuto opportuno accogliere il ricorso in appello del Mic riformando così la sentenza di Primo Grado.