Si è svolto ieri il processo presso il Tribunale del Lavoro. Le parti, Comune di Galatina e CISL, si sono confrontate. A giorni la sentenza.
Cronaca/Galatina/ di pietro zurico
Si è svolto ieri mattina presso il Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro, il processo per presunta violazione dell’art. 28 ( Comportamento Antisindacale) della legge 300 del 1970 meglio conosciuta come “Statuto dei Lavoratori”.
Parti convenute la Cisl difesa dall’avvocato Nicola Stefanizzo, ed il Comune di Galatina difeso dall’avvocato Antonio Mellone, Giudice la dott.ssa Santo Luisa.
Obbiettivo sindacale quello di far dichiarare illegittime le delibere di Giunta Comunale n.112/2014 e n.164/2014 e n. 178/2014. Oggetto delle prime due l’ approvazione ed adozione delle modifiche al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi con le quali è stata rideterminata la precedente organizzazione della Direzione della Polizia Municipale così come era stata approvata dalla delibera Commissariale n. 49 del 28 febbraio 2014. Oggetto della terza delibera l’incremento, nel Dipartimento di Ambito Territoriale Sociale, della durata della prestazione lavorativa della dott.ssa Bianco Maria Teresa da 25 a 34 ore settimanale con decorrenza dal 1 giugno 2014.
La contestazione sindacale all’operato dell’Amministrazione verte oltre che sulla materia oggetto dei provvedimenti anche sulla violazione degli art. 5 e 6 del d.lgs 165/2001 regolante le relazioni fra le organizzazioni sindacali e la Pubblica Amministrazione. In particolare, per l’organizzazione sindacale con le prime due delibere (Polizia Municipale- SUAP) sarebbe stata data alle Organizzazioni Sindacali informazione solo successivamente alla loro adozione, mentre sulla terza (Ambito Territoriale Socilae) sarebbe stata omessa addirittura l’informazione e ciò in chiara violazione del disposto di legge che prevede nelle misure riguardanti i rapporti di lavoro l’esame congiunto tra Amministrazione e OO.SS.
Le modifiche operate e poi attuate da parte dell’Amministrazione, sempre secondo l’Organizzazione Sindacale, avrebbero comportato come conseguenza quella di incidere gravemente sui rapporti di lavoro poiché grazie a tali modifiche il Comune di Galatina potrà, nel conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e graduazione delle posizioni ulteriori, attribuire o negare, all’uno o all’altro, la relativa indennità creando disparità a parità di condizione lavorative e quindi favorire o punire, senza essere vincolata ad alcun criterio oggettivo predeterminato e sulla base di una discrezionalità che rasenta l’arbitrarietà.
A tale ipotesi, l’avvocato Antonio Mellone ha opposto, a difesa del Comune, l’inesistenza della violazione degli art. 5 e 6 del d.lgs 165 in quanto le delibere n. 112 e 164 del 2014 disciplinano i criteri generali riguardanti l’organizzazione dell’Ente. Trattasi, secondo il legale, di disposizioni generali in materia di organizzazione riservata esclusivamente al Comune per la quale va data informativa successiva e non previa come, invece, sostenuto dall’ organizzazione Sindacale.
Ben poco da eccepire anche nei riguardi della delibera n.178 in cui con l’aumento del monte ore lavorativo, ha sostenuto l’avvocato Mellone, è stata attuata una disposizione migliorativa della situazione lavorativa della dipendente, oltre ad essere la dott.ssa Bianco l’unico dipendente nella situazione di poter essere il destinatario del beneficio lavorativo..
In conclusione l’Organizzazione Sindacale ha chiesto al Giudice che venga dichiarato il comportamento del Comune di Galatina come “Comportamento Antisindacale” e chiesto di ordinare la cessazione di tale comportamento illegittimo e la rimozione di tutti i suoi effetti.
Il Comune di Galatina ha chiesta che vengano respinte le accuse perché infondate in diritto e nel merito..
Il Giudice si è riservato di emettere la sentenza entro pochi giorni allorchè avrà analizzato la documentazione prodotta dalle parti.