Sport/di Piero de lorentis Area Comunicazione SBV Olimpia Galatina
Il nuovo anno ha portato in dono al mondo dello sport il rinvio della riforma sportiva, con il cosiddetto provvedimento mille proroghe inserito nella gazzetta ufficiale, posticipando però al primo luglio 2023 il riordino e la riforma di alcune disposizioni riguardanti gli enti sportivi dilettantistici, tra cui l’abolizione del vincolo sportivo.
Detto istituto interessa 13mln di dilettanti che giocano in una delle 115mila associazioni o società sportive dilettantistiche, disciplinato da norme non uniformi delle 45 federazioni (una per ogni sport) affiliate al Coni.
Ebbene questa regola giuridica che lega l’atleta alla prima società che lo tessera, sia pure con una durata di vincolo diversa in termini di stagioni sportive e a seconda della disciplina praticata, è definitivamente soppressa.
Sia pure con una sequenza temporale differenziata di scadenze, il tanto infamato vincolo (da parte degli atleti) che le società tenevano in cassaforte, come contropartita a tutela delle risorse ed energie spese per la formazione tecnica dei ragazzi, avrà una vita limitata.
<<E’ una svolta epocale per tutto il movimento sportivo, esulta l’AIP – Associazione Italiana Pallavolisti – che finalmente vede un riequilibrio di diritti e doveri citati dalla nostra Costituzione a tutela di atleti ed atlete di qualsiasi età, dalla base al vertice, che vorranno cambiare squadra senza dover chiedere alcuna autorizzazione alla società di appartenenza”.
E vediamola nella sua calendarizzazione e specificità abrogativa questa sequenza temporale che non potrà prescindere dalle conclusioni delle stagioni sportive delle varie discipline.
Due sono le date differenti che fungeranno da snodo alla cessazione del regime di vincolo:
- A partire dall’ 1 luglio è abrogato il vincolo per i “nuovi tesseramenti”, ovvero coloro che vengono tesserati per la prima volta potranno muoversi liberamente da una società all’altra, in quanto non è più ammesso il così detto rinnovo d’autorità. Il vincolo rimane in vigore fino al 31 dicembre 2023 per tutti i tesseramenti.
- Per i tesseramenti che, invece, “costituiscono rinnovi in via continuativa, di precedenti tesseramenti”, detto termine viene prorogato al 31 dicembre 2023.”. Le società quindi a partire dall’ 1 gennaio 2024 non potranno rinnovare i tesseramenti senza il consenso degli sportivi.
Per le discipline sportive (quasi tutti gli sport di squadra) che prevedono la decorrenza del tesseramento a partire dall’1 luglio l’abrogazione del vincolo è quindi posticipata al 1 luglio del 2024.
Poiché si tratta di un decreto legge che dovrà essere convertito in legge entro 60 gg, non si può escludere che nel corso dell’iter di approvazione siano inserite ulteriori modificazioni al testo del d.lgs. 36/2021, che, anzi, appaiono molto probabili e, in alcuni casi, anche auspicabili.
Per quanto attiene l’allineamento alle succitate modifiche la FIPAV, nell’ assemblea straordinaria del 22 febbraio in Roma, ha apportare le modifiche allo Statuto Federale ratificando il dettato legislativo.
Il contro altare sarà una premialità di formazione tecnica alle società per il riconoscimento del lavoro svolto nello sport giovanile, che in tal modo non saranno disincentivate ad investire nei ragazzi.
Il quadro di riconoscimenti alle società sportive dilettantistiche è chiaramente espresso dalla modifica apportata all’art.31(commi 2b e 3) del D. Lgs. n. 36/2021.
(Art 31 comma 2b)” Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, alle società sportive venga riconosciuto un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività [amatoriale o giovanile] ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione”.
(Art.31 comma 3) “…la misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo”.