Contenimento di sanzioni ed interessi per adempimenti spontanei entro il limite di un anno dalla scadenza del versamento. 

Tributi_ComunaliCronaca/ di Palazzo Orsini

Galatina – Con proprio Avviso Pubblico il sindaco Marcello Amante rende noto che, allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2018, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento Generale delle Entrate Comunali, prevedendo agevolazioni in materia di sanzioni ed interessi.

In particolare, è stato previsto che le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% del minimo se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti (versamento e/o dichiarazione) dopo la scadenza dei termini assegnati dalla legge per il ravvedimento, ma comunque entro tre anni dalla commessa violazione, ed in ogni caso prima che la violazione sia contestata con avviso di accertamento (o verbale degli organi preposti al controllo) oppure siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato sia stato messo a conoscenza.

In caso di denuncia tardiva, la sanzione applicabile sarà del 30% anziché del 100% dell’importo non versato.

In caso di versamento tardivo, la sanzione applicabile sarà del 9% anziché del 30% dell’importo non versato.

In ipotesi di versamento in unica soluzione, sull’imposta dovuta si applicano, oltre alle sanzioni ridotte come sopra, gli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza del pagamento omesso.

Inoltre, il contribuente che voglia ravvedersi, ma che non sia nelle condizioni di effettuare il pagamento in unica soluzione, potrà chiedere la dilazione di pagamento del dovuto, come appresso:

fino ad un massimo di 36 rate mensili, per debiti complessivi non superiori ad € 5.000,00
fino ad un massimo di 60 rate mensili per debiti complessivi superiori ad € 5.000,00
con l’applicazione della sanzione ridotta come sopra.

Per importi pari o superiori ad € 5.000,00, ai fini della concessione della dilazione, è necessaria la presentazione di idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia del pagamento dell’importo da rateizzare, comprensivo degli interessi ed accessori dovuti.

Al versamento in forma rateale, si  applicano, oltre alle sanzioni ridotte come sopra, gli interessi al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento omesso.

Si richiama, nel contempo, l’attenzione sul fatto che l’istituto dell’adempimento spontaneo tardivo è preordinato all’emersione “autonoma” di situazione di evasione totale e/o parziale dei tributi comunali e costituisce ulteriore strumento a disposizione del contribuente per regolarizzare la propria posizione tributaria, con l’applicazione di sanzioni ridotte, prima dell’accertamento d’ufficio.

Pertanto, tenuto conto delle attività di accertamento già da tempo intraprese e che saranno intensificate nel corso del corrente anno, si fa presente che ove i contribuenti intendano avvalersi delle sopra richiamate agevolazioni, è necessario che si attivino senza indugio; il ravvedimento del contribuente, infatti, deve pervenire in ogni caso prima che siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento, di cui l’interessato sia stato messo a conoscenza.

Gli uffici comunali sono a disposizione dei contribuenti per qualsiasi chiarimento.