Non è stato espletato “il previo esperimento delle procedure di mobilità”. Nulli i concorsi per specialisti amministrativi e di vigilanza.
Ieri l’analisi sulla nullità del concorso per la selezione, tramite mobilità volontaria, di uno specialista di vigilanza si era fermata su un solo aspetto, o meglio dire, su una sola causa: quella dell’incompatibilità del presidente della Commissione giudicatrice a ricoprire l’ incarico in quanto delegato sindacale Cisl. A supporto di quanto affermato avevamo riportato la sentenza del Consiglio di Stato.
Come anticipato, però, quella era soltanto una delle cause di nullità di quel concorso perché anche altre disposizioni di legge sono state ignorate dall’Amministrazione. Quelle a cui faremo riferimento investono non solo l’altro concorso per specialista di vigilanza ma anche quelli per specialista amministrativo contabile.
Veniamo al dunque. Con la delibera n.470 del 2013 la Giunta Comunale aveva programmato il fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015. In particolare per il 2013, in aggiunta al personale già in servizio, aveva programmato l’assunzione di 1 esperto amministrativo da ricoprire con concorso pubblico, 2 specialisti amministrativi da ricoprire mediante concorso pubblico con riserva del 50% all’interno, n.2 specialisti di vigilanza da ricoprire mediante concorso pubblico con riserva del 50% all’interno e 2 operatori amministrativi, part time, riservati alle categorie protette.
Tranne quest’ultimo, che lasciamo da parte per ritornarci in altra occasione, i concorsi di cui in oggetto sono stati tutti banditi ed alcuni anche già espletati. Ben poco vi è da dire sul concorso per esperto amministrativo dove è stata seguita integralmente la procedura prevista dalla legge che stabilisce che, prima di essere messo a concorso pubblico per esami un posto vacante in pianta organica, si debba procedere all’espletamento delle procedure di mobilità. Insomma si deve espletare quello che giuridicamente viene definito il “previo esperimento delle procedure di mobilità”
Non si può dire sia stata fatta la stessa cosa, o almeno non in toto e neanche in contemporanea, per i concorsi che riguardano gli specialisti sia amministrativi che di vigilanza. In ambedue i casi uno dei due posti è stato messo a concorso pubblico per mobilità, l’altro, riservato a personale interno, è stato già bandito e fissate date per scritti ed orali. Procedura corretta sarebbe stata, secondo legge, esperire prioristicamente e contemporaneamente per ambedue i posti di ogni concorso “il previo esperimento delle procedure di mobilità”.
Ora ambedue i concorsi, in modo particolare quelli riservati al personale interno, sono nulli. Come diceva il Ginetto nazionale “è tutto sbagliato , è tutto da rifare”.
Per capire meglio di cosa parliamo dobbiamo far ricorso all’ art.30 del d.lgs n.165 del 2001 proprio quello che ci parla del principio generale del “previo esperimento delle procedure di mobilità” e che al comma 1 recita “ Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e’ disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato (…)”
Il legislatore ha poi stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di esperire le procedure di mobilità di personale prima di procedere alla copertura dei posti vacanti in organico ed al secondo capoverso del comma due dello stesso art. ha stabilito che :” (…) Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti anche collettivi volte ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.
Insomma il “previo esperimento delle procedure di mobilità” costituisce un principio generale ed inderogabile per tutti i posti vacanti in pianta organica. Cosa è stato fatto, invece, per i due concorsi in questione? Al momento della programmazione del fabbisogno di personale per il 2013 è stato stabilito che dei due posti di ogni concorso il 50% fosse riservato al personale interno ma al momento in cui il relativo concorso è stato bandito ci si è dimenticato di espletare il “previo esperimento delle procedure di mobilità”.
La mobilità, infatti, deve essere effettuata anche qualora si intende procedere alla copertura di posti mediante selezione o concorso interno ovvero scorrimento delle relative graduatoria e ricordando in ogni caso che le progressioni verticali, o avanzamenti di carriera per intenderci, sono da ritenersi illegittime in quanto costituiscono nuova assunzione e pertanto “è stata sempre sottratta alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. e comma 1 lettera c della legge 23 ottobre 2009 e della legge n.421 del 23 ottobre 1992. In tal senso si veda la sentenza del T.A.R. del Lazio sez. III-ter n.1308/2012, ed ora è anche sottratta e vietata per tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 24 del d.lgs n.150, né è consentito neanche scorrere le relative graduatorie dal 1 gennaio 2010”.
E allora? I due concorsi riservati al personale interno rientrano in questa casistica, non è stata effettuata la procedura di mobilità che andava fatta sempre ed in ogni caso, inoltre per i partecipanti al cocorso interno altro non è che una progressione verticale ossia un avanzamento di carriera e quindi il fatto è configurabile come una nuova assunzione .
Ora vorrei ricordare a Dirigenti e Politici responsabili, forse e spero inconsapevolmente, di questo pasticcio che per la legge la violazione del principio della previa mobilità rispetto al reclutamento con un nuovo concorso ovvero rispetto al reclutamento mediante scorrimento di una graduatoria sono nulli per contrarietà a norme imperative ai sensi del già citato art. 2, comma 2 del d.lgs n.165. Hanno effetto caducante sia sulle procedure selettive o concorsuali non procedute dalla previa procedura di mobilità sia sui contratti di assunzione dei candidati risultati vincitori e, oltre alle responsabilità erariali e civili derivanti dalla violazione o elusione del principio, non va sottaciuto che la totale assenza di una procedura di mobilità prima della effettuazione di una procedura concorsuale il più delle volte potrebbe ritenersi sintomatica di un comportamento doloso con tutto ciò che ne consegue in tema di responsabilità penale, in quanto il responsabile del personale di una pubblica amministrazione non può non conoscere e non applicare una norma di gestione del personale così chiara e che costituisce un principio generale in materia di reclutamento nel pubblico impiego.
Ma oltre a tutto ciò ed aldilà di tutto ciò una domanda è d’obbligo: ma dove sono i consiglieri comunali e le associazioni sindacali?