Prima e seconda classificata hanno commesso la stessa anomalia.
La gara è quella relativa all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione in città per l’importo complessivo di circa 254.000 euro . La determina in oggetto è la 1.400 del 23 settembre del dirigente dei LL.PP. arch. Rita Taraschi. Con essa sono state sottoposte alla procedura di verifica per anomalia le offerte pervenuta delle ditte prima e seconda classificata.
La gara era stata bandita il 13 giugno 2014 con la determina n.896 del dirigente dei LL.PP. mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”. A conclusione delle operazioni di gara è risultato che la ditta A.T.I. PIETRO DE PASCALIS SRL (Capogruppo) COLIZZI di p.i. Massimino Colizzi (Mandante) – Galatina – si è classificata prima mentre la ditta MARINI VALERIO & MARTELLA GIUSEPPE SRL – Surbo – si è classificata seconda ma per entrambe l’offerta economica ha superato i 4/5 dei punti massimi previsti e pertanto, forse per la prima volta dal 2006 nella storia di Galatina, è scattata la verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006.
Ecco cosa prevedono i due articoli del decreto legislativo. L’ ’87 sancisce che ” quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle gia’ presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima (…)“.
L’art. 88 stabilisce che :” La richiesta di giustificazioni e’ formulata per iscritto e puo’ indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l’offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili. (…) La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala”.
Pertanto l’Amministrazione ha inoltrato alle due ditte una richiesta di presentazione di giustificazione che la ditta MARINI VALERIO & MARTELLA GIUSEPPE SRL ha trasmesso il 9 settembre 2014 e la A.T.I. PIETRO DE PASCALIS SRL (Capogruppo) COLIZZI di p.i. Massimino Colizzi (Mandante) ha trasmesso il giorno successivo.
Toccherà ora alla Commissione, che è stata individuata nella stessa Commissione Giudicatrice composta nella sua presidenza dal dirigente dei LL.PP arch. Rita Taraschi e nei suoi componenti dagli ing. Luigi Ignazio Gianni ed Antonio Leo oltre che dal segretario verbalizzante Alfonso Preste, verificare ed accettare o meno le motivazioni giustificatrici alla base dei ribassi oltre norma della ditta 1^ classificata e se non risultano congrui quelli della ditta 2^ classificata.
Circa, poi, la nota riportata nella determina di cui in oggetto che recita “che il RUP con nota in pari data ha espresso la volontà di far esaminare i documenti giustificativi dell’anomalia alla Commissione Giudicatrice già nominata con Determinazione n. 1083 del 15.07.2014” consigliamo l’estensore di rettificare i dati essendo il suo numero il 1043 del 16 luglio 2014.