I rimborsi devono essere relativi all’importo pagato per la singola tratta dove si è verificato il ritardo.
A seguito della comunicazione di Trenitalia sui nuovi meccanismi di rimborso per i viaggiatori che riguarda tutti i viaggi effettuati a partire dal 1° marzo 2015 su Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, AssoConsum ha denunciato Trenitalia all’Antitrust per violazione degli impegni presi sui rimborsi. Tutto cio si è reso necessario poichè nella comunicazione della società vengono disattesi alcuni degli impegni a favore dei consumatori prescritti dall’Antitrust con la delibera del 12 novembre 2014.
Infatti, nel dispositivo dell’Antritust è presente l’obbligo, per Trenitalia, di offrire ai consumatori ‘biglietti globali’ e ‘biglietti globali misti’, ovvero biglietti unici per più tratte ferroviarie, sui quali applicare rimborsi per eventuali ritardi che tengano in considerazione l’intero importo pagato, e non quello della singola tratta dove si è verificato il ritardo.
Trenitalia, al contrario, ritiene che il viaggiatore abbia diritto unicamente ad un bonus relativo al singolo treno arrivato in ritardo disattendendo, quindi, nel dispositivo dell’Antitrust.