Non esisteva obbligo di informazione preventiva ma tempestiva. Respinto il ricorso promosso dalla CISL ma poi stranamente il giudice stabilisce “compensazione per le spese di giudizio”.

la leggeCronaca/Galatina/ di p.z.

Lecce – Per Luisa Santo,  Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro, i provvedimenti del Comune di Galatina non sono configurabili come comportamento antisindacale in quanto non coinvolgenti una categoria di lavoratori e pertanto non soggiacenti ad alcun obbligo informativo.La sentenza è latto conseguenziale al ricorso presentato a suo tempo dalla CISL-Funzione Pubblica di Lecce che aveva opposto ricorso contro il Comune di Galatina per presunto comportamento antisindacale ex art. 28 della legge 300/70.  

L’ OO.SS. aveva impugnato tre delibere della Giunta Comunale e precisamente la 112 del 2014 con cui erano stati modificati il regolamento degli Uffici e dei Servizi rideterminando  l’organizzazione del Dipartimento della Polizia Municipale-SUAP, la seconda  la 164 in relazione alla individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e graduazione delle posizioni organizzative ed infine la 178 per l’incremento di ore lavorative da 25 a 34 di una dipendente comunale.

In particolare veniva contestato per le prime due delibere che il Comune aveva informato le OO.SS. solo in una fase successiva all’adozione dei provvedimenti, mentre per l’ultima che fosse  stata omessa completamente l’informazione. Chiedeva pertanto di dichiarare illegittimo il comportamento del Comune e la rimozione di tutti gli effetti.

La richiesta è stata respinta dal Giudice, non tanto per le motivazioni addotte dall’ avvocato difensore del Comune, quanto perché per le prime due delibere non esiste l’obbligo di informazione preventiva in quanto la legge in materia prevede una informazione tempestiva ma non preventiva  e l’informazione vi è stata prima che le delibere in oggetto fossero pubblicate nell’Albo Pretorio. Immune da censure, si legge in sentenza, sarebbe la terza delibera in quanto trattasi di un provvedimento in cui il Comune incrementa il monte ore lavorativo di una dipendente e ciò avviene nel pieno dei poteri attribuiti dall’art. 5 del TU 165/2001 ossia “con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”.

Poi una lezioncina di diritto all’avvocato difensore che aveva sollevato l’eccezione “di carenza di interesse ad agire” da parte dell’OO.SS. allo scopo di comprovare l’infondatezza del ricorso. Rileva il Giudice: “Va preliminarmente disattesa l’eccezione di carenza di interesse ad agire (…).A tal proposito giova ricordare che secondo costante  orientamento giurisprudenziale, l’attualità del comportamento antisindacale o, almeno, degli effetti di questo, costituisce il presupposto necessario per l’esperibilità del procedimento previsto dall’art. 28 della legge n300 del 1970 come è dimostrato anche dalle espressioni usate dalla norma con riguardo al provvedimento che può essere emesso dal giudice”.

Nello specifico l’interesse della OO.SS. ad agire in giudizio è evidente, secondo il Giudice, trattandosi di “comportamenti che a parere della stessa OO.SS. sono stati reiterati a distanza di breve tempo e che sono potenzialmente idonei ad incidere sulle prerogative sindacali, riflettendo i propri effetti negativi nel tempo”.

Soltanto una nota, a parere dello scrivente, stona nel dispositivo di sentenza. Perché mai se ambedue le parti hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, una volta riconosciuta la legittimità dell’azione del Comune vien disposto la compensazione per le spese di giudizio? Se non si tratta di addebitare oltre 2.500 euro (a tanto ammonta la parcella concordata dal Comune con il legale, vedi delibera .di GC n.329 del 24 settembre) nelle  tasche dei cittadini galatinesi di cos’altro si tratterebbe?