In quanti fabbricati condominiali, a Galatina, sono osservate le prescrizioni del D.M.I. del 1 febbraio 1986?
Rubriche/Ricerche&Studi/di Giuseppe Quida e Serena La Grua
Galatina – Pensiamo ad un caminetto. Si, proprio quello di casa. Una camera di combustione, il focolare, ed una canna fumaria. La combustione avviene perché la canna aspira l’aria dall’ambiente interno, utilizza l’ossigeno, ed espelle i prodotti gassosi nell’atmosfera esterna.
Se si crea una barriera tra focolare e canna fumaria, la classica valvola a farfalla tramite contrappeso, la combustione finisce, o comunque viene lentamente ridotta perché non alimentata da nuova aria.
Ora pensiamo ad un’autorimessa condominiale, spesso interrata, ed un vano scala che parte dall’autorimessa e raggiunge e supera addirittura il sesto piano. A cosa somiglia, nel caso si verifichi un incendio al piano interrato? E’ un caminetto! La comunicazione fra autorimessa e vano scala costituisce un grave rischio perché il tiraggio che si crea alimenta la combustione ed i prodotti gassosi, il fumo generato da una o più auto incendiate, invadono il vano scala impedendo o rendendo difficoltosa la fuga dai piani superiori. Insomma è il fenomeno ben conosciuto nel campo dell’aerodinamica col nome di “effetto camino”! Che fare? Bisogna almeno intercettare la comunicazione fra autorimessa e scala mediante porte tagliafuoco dotate di dispositivo di chiusura automatica! Meglio ancora, come vedremo, se si eliminano le cause dell’incendio o se ne riducano gli effetti. Insomma si riducano i rischi.
Con questo parallelo autorimessa – caminetto si è voluto rendere l’idea della situazione in cui i condomini vengono a trovarsi qualora accada il concretizzarsi di un pericolo esistente al piano interrato se comunicante liberamente con i piani superiori. Significa allora che non sia possibile questa tipologia di fabbricato? No, è tutto normale, basta rispettare le regole, e le regole ci sono !
La regola tecnica che stabilisce le norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse è contenuta nel D.M.I. del 1 febbraio 1986 e nel più recente D.M.I 22 novembre 2002 con specifico riferimento agli autoveicoli a G.P.L.. In alternativa, si può ricorrere ad un metodo detto “Approccio ingegneristico” ai sensi del D.M.I. 3 agosto 2015.
Quello che è cambiato, dopo l’emanazione del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, è la categorizzazione delle autorimesse, in quanto, nell’elenco delle “Attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione da parte dei Vigili del fuoco”, sono inserite non, come previsto nella regola tecnica del 1986, quelle con un numero di autoveicoli superiore a nove, ma qualunque autorimessa che superi i 300 mq. di superficie complessiva coperta, indipendentemente dal numero di autoveicoli. C’è però, nello stesso tempo, con l’applicazione del D.P.R. 151/2011 un grosso vantaggio, perché, fino ad una superficie di 1000 mq., l’autorimessa entra in categoria “A” e cioè, per la sua regolarizzazione, è sufficiente che un tecnico abilitato, o meglio un professionista antincendio iscritto in un apposito elenco del Ministero dell’interno, presenti al Comando dei Vigili del fuoco una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa di Elaborati grafici e Relazione tecnica dimostrante l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi. I Vigili del fuoco possono eventualmente fare opportuni controlli, ma non bisogna presentare a loro il progetto di adeguamento, per la valutazione e l’approvazione, come una volta. Naturalmente la responsabilità ricade tutta sul professionista che è tenuto al rispetto della regola tecnica verticale del febbraio 1986 o ad utilizzare il metodo di approccio ingegneristico ai sensi del D.M.I. 3 agosto 2015, come già detto. Insomma, di fatto, i VV. F non intervengono amministrativamente, ma solo, entro sessanta giorni, con eventuali controlli con metodo a campione.
Ma in quanti fabbricati condominiali, a Galatina, sono osservate le prescrizioni del D.M.I. del 1 febbraio 1986?
E consola il fatto che negli anni ‘80 del secolo scorso, con il D.M.I 8 marzo 1985, venivano stabilite le “ Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818” ( il NOP! ).
All’epoca si fece il minimo indispensabile per eliminare o ridurre i rischi più eclatanti. E poi ? Le opere successive? E soprattutto la regolarizzazione amministrativa è avvenuta? C’è a Galatina un solo palazzo residenziale, fra l’altro privo di autorimessa, ma con altezza superiore a 24 ml., che è dotato, da diversi anni, di Certificato di Prevenzione Incendi. Ma lo ha rinnovato? Oggi dovremmo dire, con la nuova normativa, è stato prodotto l’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio ?
In fondo, per i fabbricati condominiali per i quali, negli anni ’80, è stata fatta richiesta di Nulla Osta Provvisorio e per quelli costruiti successivamente, basterebbe poco per regolarizzare la loro posizione dal punto di vista amministrativo, integrando eventualmente le opere già realizzate con le ulteriori misure di prevenzione e protezione incendi.
Come si è già intuito dal preambolo provocatorio di questo articolo la prima misura da attuare è quella di separare nettamente le due attività, autorimessa ed edificio residenziale messi in comunicazione dalla scala. Insomma per usare un linguaggio ingegneristico, bisogna effettuare una corretta compartimentazione. Ma anche dove sono installate le porte tagliafuoco, sono a chiusura automatica o, a volte, vengono deliberatamente ed incoscientemente lasciate aperte?
Altra regola inderogabile è la necessaria ventilazione. Quante griglie per l’aumento dell’aerazione non si sono aggiunte sui marciapiedi negli anni ’80! Ma quante, ora, si ritrovano chiuse?
Fra le cause di incendio nelle autorimesse, come in quasi tutte le attività, gli impianti elettrici non conformi sono sicuramente ai primi posti. Quindi attenzione al rispetto della normativa vigente in materia.
Le vie di fuga, nel caso di incendio, sono assicurate? E si può veramente fuggire da qualunque posizione in cui uno si trova o resterebbe intrappolato nel cosiddetto “cul de sac”?
La pavimentazione è impermeabile? E le strutture perimetrali sono adeguatamente resistenti al fuoco?
La rampa di accesso ha pendenza inferiore al 20% e se no, quali misure compensative sono adottate?
Naturalmente si dà ormai per scontata l’esistenza della necessaria segnaletica e degli estintori, ma che siano del tipo e nel numero prescritto.
Qui sono segnalate solo alcune delle misure di prevenzione e protezione antincendio, giusto per destare l’attenzione di chi utilizza le autorimesse sottostanti gli edifici residenziali e magari pensare ad un “check up fai da te”, insomma ad una prima sommaria autovalutazione.
Ovviamente, come si diceva, sarà poi un “tecnico abilitato”, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 N. 151 e del D.M.I. 7 agosto 2012 a riscontrare l’osservanza di tutte le norme vigenti ed a produrre gli Elaborati grafici e la Relazione tecnica necessari che consentono di inoltrare al Comando Prov.le dei VV.F. la Segnalazione Certificata dell’Inizio Attività.