Rubriche/di Rosario Centonze Presidente Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia
Il recente report diffuso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, sull’avanzamento della spesa pubblica dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020, pone, impietosamente, la Regione Puglia all’ultimo posto per spesa sostenuta, ferma al misero 20,97 per cento.
L’aggiornamento formulato da Agea al 31 agosto scorso ci pone in uno scenario ancora peggiore: se l’avanzamento di spesa è arrivato al 21,71 per cento, con un incremento di spesa in due mesi di solo lo 0,74 per cento, vuole dire che il divario con le altre Regioni è tristemente aumentato.
Com’è noto, la situazione di stallo in cui versa il Piano di sviluppo rurale della Puglia è dovuto alla mole di ricorsi presentati al Tar di Bari che, per lungo tempo, hanno tenuto bloccate le procedure di finanziamento. Il 5 aprile scorso, il Tar, a seguito degli adempimenti richiesti alla Regione, si pronunciava con sentenza numero 70/2018, dichiarando improcedibili i ricorsi presentati a valere sulla Misura 4.1 A.
Finalmente si cominciava ad intravedere uno spiraglio di salvezza per il Psr ed un possibile scampato pericolo per il disimpegno delle somme non spese al 31/12/2019 e parliamo di 260 milioni di euro.
Così, la Regione Puglia, al fine di evitare il disimpegno al 31 dicembre 2019 e di garantire la parità di trattamento tra i soggetti che hanno presentato domanda di Sostegno, inventa una sanatoria tombale che modifica i termini dei bandi relativi alle sottomisure 4.1 A e 6.4.
In particolare, con determinazione dell’Autorità di gestione numero 230 del 15 luglio scorso, rettifica le modalità e i termini di presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi, in pratica rimettendo in gioco le stesse ditte alle quali aveva comunicato la decadenza dei benefici per decorrenza dei termini.
Nel testo originario del bando, il termine per la presentazione di tale documentazione, fissato in 180 giorni per le aree comuni e in 270 giorni per le aree protette, decorreva dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa, pena l’esclusione dalla graduatoria. Con questa determinazione le aziende che avrebbero dovuto essere escluse dalla graduatoria (più di cento), hanno beneficiato di una “sanatoria”: la divina provvidenza, avrebbe detto il Manzoni.
La determinazione numero 230 ha ovviamente generato nuove ditte ingiustamente escluse, con conseguente proposizione di nuovi ricorsi che includono le richieste di sospensiva cautelare dell’erogazione dei fondi. Così siamo tornati al punto di partenza.
Abbiamo chiesto, più volte, per vie ufficiali, un incontro al Governatore Emiliano, al fine di aprire un confronto e scongiurare scelte e provvedimenti a dir poco avventati, ma purtroppo le nostre richieste sono rimaste senza risposta.
Senza parlare, poi, della decisione di annullare il nuovo bando sulla misura 4.1 A, in nome di una superiore necessità di fare spesa velocemente. Ad oggi, di veloce, invece, ci sono solo i ricorsi che continuano a fioccare ad ogni scelta sbagliata, illegittima e lesiva degli interessi degli agricoltori. Perché chiudere immotivatamente un bando che procedeva senza le “storture” del primo? E perché poi a dispetto di tutti spostare i fondi previsti per questo bando sul vecchio bloccato dai ricorsi da quasi due anni?
A questo punto ci auguriamo solo che la Regione Puglia prenda coscienza degli errori fatti e che torni sui suoi passi adottando provvedimenti di revoca in autotutela, il tutto considerando che il Tar ha fissato il merito sui ricorsi avverso alla determinazione dell’Autorità di Gestione numero 230 per il 20 febbraio 2020, ben oltre, dunque, la dead line per il disimpegno. Il seguito alla prossima puntata.