Opportuno intraprendere l’azione di recupero della mancata perequazione.
Cronaca/ di Adiconsum
La Corte costituzionale con sentenza n°70/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n°214, nella parte in cui prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall’art.34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n°488, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
In altre parole la Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 previsto dalla Legge Fornero.
La perequazione della pensione è stata bloccata a tutti i pensionati che superavano la fascia del triplo della pensione minima lorda pari a:
· Lorde € 1.405,05 per l’anno 2012;
· Lorde € 1.433,00 per l’anno 2013.
A tal fine occorre tenere presente che l’importo mensile di riferimento viene calcolato sommando tutte le varie pensioni dell’interessato (pensione di reversibilità, integrativa, ecc.).
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale nr 70/2015, il Governo ha emanato il D.L. nr 65/2015 che ha fissato in modo del tutto illogico i limiti da rimborsare, quantificabili a circa il 5% dell’importo della pensione e arretrati pari a circa due mensilità.
Per cui è necessario recuperare sia gli arretrati dal 1° gennaio 2012 sia l’aumento mensile per il futuro oltre a interessi e rivalutazione sugli arretrati.
Ora è opportuno che tutti i pensionati con la pensione lorda superiore al triplo del trattamento minimo intraprendano l’azione di recupero della mancata perequazione.
La prima cosa da fare per chi non ha ancora fatto nulla, è inviare l’istanza di interruzione termini prescrizionali entro il 31/12/2016 inviando nr due raccomandate all’Inps provinciale di Lecce e all’Inps di Roma, chiedendo la ricostituzione della pensione e il rimborso degli arretrati a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 24 comma 25 del D.L. nr 201/2011 con sentenza della Corte Costituzionale nr 70/2015.
Inviata tale istanza, si potrà esperire azione giudiziaria contro il silenzio da parte dell’Inps, avvalendosi della struttura legale Adiconsum di Galatina (avv. Stefania Isola) a tariffe agevolate riservate agli associati.