Rubriche/Previdenza e Fisco/di Cantieri Sociali UIL Galatina
Il requisito contributivo che dà diritto alla indennità di disoccupazione, a favore dei c.d. PARASUBORDINATI, soggetti cioè iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS, è ridotto dal 5 settembre scorso, da tre mesi a un mese.
Uguale requisito (un mese) per aver diritto alle prestazioni che riguardano MALATTIA E MATERNITA’ e degenza ospedaliera.
Per aver diritto a tale prestazione è necessario:
-non avere la partita IVA.
-non essere pensionati.
-essere iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva.
Nei casi di partita IVA “silente” cioè che non produce reddito, bisogna pregiudizialmente fare “cessazione”.
E’ inoltre necessario, che siano soddisfatti i seguenti altri requisiti:
-essere disoccupati al momento della domanda.
-nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente e fino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro, avere una anzianità contributiva di un mese almeno.
La domanda DIS – COLL deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Valgono tuttavia alcune deroghe previste per la generalità dei casi (maternità, degenza ecc ).
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati sempre con riferimento dal 1 gennaio dell’anno precedente e sino alla data di cessazione.
La durata massima non può comunque superare i 6 mesi.
I periodi di fruizione, non sono riconosciuti utili a fini del diritto/misura della pensione, in quanto per gli stessi non sono riconosciuti i contributi figurativi.