Oggetto del contendere la palestra di via Montinari.
Politica/ Galatina/ Comunicato stampa del cons. comunale Carlo Gervasi
In merito all’interrogazione riguardante la pavimentazione della palestra di via Montinari, la risposta dell’assessore Coccioli è confusa e fortemente contraddittoria ed evidenzia una disinformazione sui contenuti del capitolato d’appalto che è parte integrante del contratto d’appalto dell’opera in questione.
A voler essere precisi Lui ha affermato che “L’esecuzione dei lavori, con diversi miglioramenti in corso d’opera, è avvenuta nella perfetta osservanza del capitolato d’appalto, nell’assoluto rispetto delle norme C.O.N.I. in materia, in coerenza con gli scopi e gli obiettivi previsti dal finanziamento. Per questo si è ottenuto il parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Trattasi di Palestra, da adibirsi ad attività sportive agonistiche locali, e non già di un Palasport, la cui idoneità ad ospitare attività sportiva agonistica a livello nazionale ed internazionale esige caratteristiche di pavimentazione, di altro e particolare livello, come previsto dalla tabella A delle norme C.O.N.I……sic)”
Tutto ciò non farebbe una grinza se il Capitolato d’appalto, elemento che definisce tutte le caratteristiche che deve avere la prestazione cui si impegna l’appaltatore, non recitasse testualmente:
“Costruzione di campo multiuso per il gioco di pallavolo o pallacanestro per interno, omologato dalle FSN per le competizioni a livello nazionale, costituito dai seguenti strati: strato bituminoso a struttura aperta(bynder) per uno spessore di cm.5 rifinito a mano a garanzia della perfetta planarità dello stesso; formazione di tappetino in massa bituminosa fine stesa a caldo e mano per uno spessore , dopo rullatura ,di cm.3; posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva multistrato secondo le seguenti specifiche :
a)esecuzione di manto di sigillatura ed aggrappaggio realizzato mediante spalmatura continua sul piano di appoggio bituminoso di resina acrilica pigmentata miscelata con cariche minerali silicee; b) esecuzione di manto di usura costituita da resina acrilica al 100% altamente pigmentata miscelata con cariche minerali sferoidali;
c) esecuzione di manto di finitura superficiale realizzato mediante stesura di una mano di resina acrilica concentrata altamente pigmentato.
Appare evidente che la proposizione del dettaglio delle opere “Costruzione di campo multiuso per il gioco di pallavolo o pallacanestro per interno, omologato dalle FSN per le competizioni a livello nazionale…..” è incongruente con la destinazione dell’opera, i requisiti che per quella specificità la stessa deve avere e l’avvenuta costruzione della pavimentazione.
Per ciò che attiene al parere obbligatorio sui progetti degli impianti sportivi ricevuto dal CONI, altrimenti detto parere in linea tecnico sportiva, quest’ultimo non avalla le specifiche tecniche del Capitolato d’appalto, né la finalità descrittiva dell’opera (competizioni a livello nazionale) ma, solo l’idoneità dell’impianto stesso. Viene data facoltà alle FSN per le omologazioni atte allo svolgimento dell’attività agonistica a secondo dei livelli (nel nostro caso è di livello 2 –gare locali-) parametrati ai codici derivanti dalla Tabella A del CONI.
Un ultimo appunto: le fonti librarie definiscono il capitolato d’appalto “Il significato contrattuale del documento come la lista dei requisiti della prestazione dell’appaltatore che l’appaltante giudicherà soddisfacente (Eugenio De Carlo, La contabilità nei lavori pubblici, Halley, 2005).
Domanda: l’assessore ai LL.PP. o l’ufficio tecnico (ente appaltante) che giudizio hanno espresso?
E’ individuabile una scoperta di vizi dell’opera eseguita, sia che la prestazione sia stata remunerata a corpo o a misura?
Carlo Carmine Gervasi