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OVVERO LA “BUONA SCUOLA” ED I SUOI PARADOSSI

Cronaca/ di Stefania Isola avvocato di diritto scolastico

Lecce – Avete mai letto sulle vetrine dei negozi, “cercasi commessa con esperienza?”.

Se io volessi fare la commessa ma non avessi l’esperienza richiesta, questo mi precluderebbe la possibilità di realizzare la mia aspirazione.

Allo stesso modo il bando del concorso scuola 2016 sembra dire: “cercasi docenti con abilitazione”.

Questo significa, ad esempio, che i numerosi “docenti” che per anni hanno insegnato nella scuola non potranno partecipare al concorso: questo in quanto non abilitati, pur essendo “serviti” al Ministero per colmare le carenze negli organici delle scuole.

Il bando del Concorso Docenti sarà regolato, difatti, dalle previsioni della legge 107, relativa alla riforma del sistema di istruzione e formazione.

Quest’ultima prevede che il requisito d’accesso al concorso per tutto il personale docente sia aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande (compresi i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno accademico 2001/2002).

Nello specifico, la Legge n. 107, prevede che: “A decorrere dal concorso pubblico […], per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami […] esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento […]. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.

Alcune categorie di soggetti sono rimaste illegittimamente ed illogicamente escluse ovvero:

A) Docenti con 36 mesi di servizio se non in possesso di titolo di abilitazione (circa 60 mila!);

B) Laureati che non hanno avuto la possibilità di partecipare ad un percorso abilitativo;

C) Personale docente educativo già assunto a tempo indeterminato;

D) Coloro i quali, pur avendo conseguito l’abilitazione in uno dei paesi europei, non hanno avuto riconosciuto dal Miur l’equipollenza del titolo;

E) Gli Abilitandi (insegnanti per il sostegno, di canto, di strumenti musicali);

F) Iscritti alla III fascia graduatoria d’istituto;

G) Classi di concorso senza abilitati;

H) I diplomati che hanno conseguito il titolo al termine di un percorso di sperimentazione.

Dunque, a dispetto dei principi che regolano i concorsi pubblici, saranno davvero in tanti ad essere ingiustamente esclusi dal Concorso Docenti 2016.

Tra questi però vi sono alcuni soggetti che più di altri, alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali in materia, hanno certamente diritto ad essere ammessi al Concorso Docenti.

Tra questi ad esempio coloro che hanno conseguito la laurea dopo il 31 agosto 2014 (termine ultimo per partecipare “con riserva” al II ciclo TFA) e che non hanno avuto alcuna possibilità di abilitarsi, poiché non è stato ancora emanato il bando del TFA III ciclo e – ad oggi – non esiste alcun percorso abilitante alternativo;

Oppure coloro che sono stati ammessi alla frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e non hanno ancora conseguito l’abilitazione (tra i quali sono ricompresi anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al TFA, ma non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso);

Ancora coloro che sono stati ammessi alla frequenza del Percorso Abilitante Speciale (PAS) e non hanno ancora conseguito l’abilitazione (tra i quali sono ricompresi anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al PAS, ma non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso) oppure  coloro che sono stati ammessi alla frequenza del corso di Specializzazione per il SOSTEGNO e non hanno ancora conseguito l’abilitazione (tra i quali sono ricompresi anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al Corso di specializzazione, ma non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso).

Ma ad essere penalizzati, non saranno solamente i non abilitati!

Tra gli sfavoriti vi sono anche i docenti già di ruolo, cui sarà impedito di partecipare al Concorso per altra classe di concorso, con evidenti ripercussioni in termini di avanzamento di carriera.

Sarebbe opportuno ricordare che negli anni precedenti i TAR ed il Consiglio di Stato hanno decretato come illegittima l’esclusione dal concorso sia dei soggetti che non avevano potuto conseguire l’abilitazione prima della presentazione della domanda di partecipazione sia dei docenti di ruolo, riconoscendo loro il diritto a partecipare alla procedura concorsuale.

Insomma, per i giudici amministrativi è lesivo calpestare le legittime aspirazioni dei non abilitati nonché dei docenti di ruolo a partecipare ad una selezione pubblica nazionale.

Infatti, secondo quanto da loro ribadito, ai primi va comunque offerta la possibilità di accedere al concorso (in quanto è costituzionalmente illegittimo limitarne la partecipazione per il mancato possesso di un requisito che non avrebbero mai potuto conseguire in quel preciso frangente temporale); ai secondi va offerta la possibilità di accedere al ruolo in altra classe di concorso, in modo da trovare una condizione più confacente alla propria preparazione e alle proprie aspirazioni.

A parere di chi scrive, quindi, chi ritiene di essere stato ingiustamente escluso deve presentare domanda di ammissione al Concorso e contestualmente presentare ricorso al Tar al fine di essere ammesso a partecipare con riserva (anche ai sensi dell’articolo 34, introdotto dalla Legge di Stabilità 147/2013, che prevede la possibilità  di indire un concorso pubblico con riserva per i dipendenti che hanno prestato servizio per almeno 3 anni presso la “stessa amministrazione pubblica che emana il bando”).

Da quanto detto, pertanto, sembrano preannunciarsi tempi duri per il MIUR il quale, secondo le più rosee previsioni, sarà “sommerso” da una valanga di ricorsi.

E prendendo a prestito una frase di Don Milani, tratta da “Lettera ai giudici”, si potrebbe concludere così:

“In quanto alla loro vita di giovani di domani, non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge è di obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando non sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate.”

 

 

 

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