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Commercialisti: Il Superbonus del 110%, le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico.

Rubriche/Economia&Imprese

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Il “superbonus” del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico”. 

Una ricognizione sui controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità. 

Il decreto Rilancio nell’ambito delle misure di sostegno all’economia previste per fronteggiare le difficoltà economiche e finanziarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’articolo 119 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “Superbonus”). 

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. 

L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha inoltre previsto per gli interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al “Superbonus”), la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante. 

Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus”, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (tra gli altri, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni). 

Nel lavoro presenti due utili check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione

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