Una sentenza del 28 luglio 2014 del Consiglio di Stato ribadisce quanto sostenuto dal Sedile. Il dott. Orefice era incompatibile, il concorso è nullo.
Caso mai ci fossero dubbi, e nonostante alcune smentite verbali sulla incompatibilità a presiedere la commissione giudicatrice per la selezione, tramite mobilità volontaria, di uno specialista di vigilanza, intervengono a sostegno della tesi dell’incompatibilità e della nullità del concorso due evidenze. Una di esse è di recentissima datazione.
Oggi parleremo soltanto del solo concorso già espletato per specialista di vigilanza e l’incompatibilità riguardante il presidente della commissione dott. Orefice, mentre riprenderemo domani il discorso con una casistica molto più ampia su questo ed altri concorsi fatti e da fare da parte dell’Amministrazione Comunale.
Rinfreschiamo un po’ i fatti e ripartiamo dalla determina n.903 del 19 giugno della Direzione Affari Generali con la quale “ (…) è stata costituita come segue la Commissione Esaminatrice della selezione di cui trattasi nelle persone dei sigg. Dr. Antonio Orefice, Dirigente della Direzione P.M –Presidente; Dr. Antonio Scrimitore, Segretario Generale- Componente; Ing. Guglielmo Stasi, Dirigente Direzione Territorio e Ambiente- Componente; Dr.ssa Luciana Congedo, Dipendente Comunale- Segretario”.
Nel suo curriculum il dott. Orefice testualmente aveva dichiarato “ di essere titolare di incarico, non retribuito, conferito da soggetto terzo pubblico ( Decreto Presidente Regione Puglia n. 0064 del 03.07.2012) quale componente della Commissione tecnico-consultiva per la Polizia Locale di cui all’art. 19 della L.R. 14 dicembre 2011 n.37). Ed allega a testimonianza il decreto di riferimento. Leggendo il decreto si evince che il presidente Vendola ha nominato componente il “ dott. Antonio Orefice rappresentante della CISL (art. 19, lett. e).
il dott. Orefice pertanto, in base al Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 il n.165 Testo Unico sul Pubblico Impiego, è incompatibile non solo a presiedere ma anche a far parte di una commissione giudicatrice di concorso. L’ art. 35 del testo Unico infatti recita: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi” ed alla lettera e) dispone: ”composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
questo il link per rinfrescare l’intera vicenda ai tempi del concorso: https://www.ilsedile.it/concorso-per-specialista-di-vigilanza-il-presidente-della-commissione-esaminatrice-e-palesemente-incompatibile/
L’Amministrazione Comunale ha nicchiato, ha fatto finta di non sapere o di non capire ed invece di porre rimedio inspiegabilmente, silenziosamente ha coperto una situazione palesemente illegale. Da altri lidi non è giunto neanche il fruscio del mare.
Pertanto, qualora non l’abbiano ancora fatto gli esperti dell’ufficio legale, ed anche a beneficio di chi volesse approfondire e capirci di più, pubblico il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 3972, Sez. V del 28 luglio 2014 che condanna la provincia di Foggia su ricorso presentato da un partecipante ad un concorso in cui un componente, non il presidente bensì un componente, della commissione esaminatrice era un rappresentante sindacale.
Afferma infatti l’organo supremo di Giustizia Amministrativa: “ Sostiene la Provincia che non sussisterebbe un’incompatibilità assoluta tra incarico sindacale ed incarico di commissario di esame, poiché la commistione andrebbe ritenuta illegittima solamente quando il commissario viene nominato in ragione dell’appartenenza ad un’associazione sindacale, ma non quando venga scelto per la sua qualificazione professionale, prescindendo comunque dalle cariche sindacali ricoperte.
In merito – occorre rilevare che, secondo l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la composizione delle commissioni di concorso pubblico deve avvenire <<esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Al riguardo questo Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare – in sede di interpretazione della disposizione – che il termine “rappresentanti sindacali” deve essere interpretato nel suo significato letterale di “coloro che ricoprono cariche sindacali”. Ciò in conformità agli intenti del legislatore consistenti nel fugare ogni possibilità di sviamento dell’interesse pubblico o di un’imparziale e non trasparente valutazione dei concorrenti. Pericolo che, all’interno di uno stesso settore, va rinvenuto nella stessa qualità di rappresentante sindacale, indipendentemente dal conferimento di mandati specifici.
E’ innegabile infatti che la carica sindacale, che è assunta in conseguenza della condivisione di una precisa impostazione sulle politiche lavorative del settore, potrebbe influenzare comunque il giudizio del componente (Consiglio di Stato, sezione I, 20 marzo 2002, n. 653/2002).
In definitiva, la normativa vigente non autorizza un’interpretazione restrittiva delle disposizioni, poiché la lettera delle stesse esclude sic et simpliciter ed in astratto i rappresentanti sindacali dalle commissioni di concorso.
E quindi – diversamente da quanto ritenuto in talune trascorse interpretazioni – al di là di una incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre cariche sindacali e l’attività dell’ente che indice il concorso.
Per le suesposte conclusioni l’appello va dunque accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata e l’annullamento della procedura concorsuale, ivi compresa la nomina della commissione”.
Vi rimandiamo a domani per tutto ciò che riguarda gli altri concorsi ed alcune sviste o forzature legislative per le quali alcuni di essi sarebbero nulli. Specifico sin da ora che non vi è nulla, da parte del Sedile, contro dipendenti o concorrenti, trattasi solo ed esclusivamente di evidenza di un metodo politico, quello che si sta spesso adottando in alcune attività della Pubblica Amministrazione, non sempre corrispondente a quelle regole di trasparenza e di legalità più volte richiamate e conclamate.