Respinta richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dalla C.S.A. costituitasi in giudizio.
Galatina – Siamo ai titoli di coda, non ancora alla parole fine del contenzioso che vede opposti i circa 50 ex dipendenti della C.S.A. contro la stessa azienda, di cui hanno chiesto sia dichiarato il fallimento, per il recupero del mancato pagamento del TFR oltre a rivalutazione e spese legali.
Al termine della udienza prefallimentare del 7 marzo presso il Tribunale di Lecce Sezione Fallimentare, il (Giudice dott. Sergio Memmo) è stato preso atto di quanto hanno scritto o fatto le parti, ma non è stato deciso ancora niente poichè si è riservato di farlo in seguito con successiva ordinanza.
Nel corso della stessa udienza è stata respinta una richiesta avanzata dal legale della C.S.A. tesa ad ottenere un rinvio dell’udienza per attendere l’esito di alcuni eventi che, a suo dire, potrebbero portare al rigetto dell’istanza di fallimento.
Base motivazionale per la richiesta di rinvio sono il decreto ingiuntivo del 2013 da parte del Tribunale di Lecce su ricorso della C.S.A. contro il Comune di Galatina per la somma di 2.697.840 euro ed il riconoscimento da parte dello stesso Tribunale nel Comune di Galatina il debitore nei confronti dell’ATO LE/2 dell’importo di 1.220.000 euro per gli aumenti dei costi di conferimento in discarica dei RSU a cui il Comune di era stato condannato nel maggio del 2016.
Ad ulteriore conferma, per una legittima aspettativa di vedere accolte le proprie ragioni che porterebbero il Comune di Galatina ad una condanna esecutiva, secondo Legale ed il Liquidatore della Società, vi sarebbe una perizia affidata di comune accordo tra le parti alla Grant Thortnton ai fini di una ricostruzione approfondita del rapporto Crediti/Debiti tra le parti.
Detta perizia avrebbe rilevato un tetto minimo di debito del Comune di Galatina nei confronti della C.S.A. di 570.292 euro che lo stesso Comune non avrebbe contestato a differenza della CSA che lo avrebbe ritenuto riduttivo.
La richiesta di rinvio è stata in ogni caso respinta con la motivazione che, per ciò che concerne la definizione del contenzioso giudiziale vi è un giudizio pendente presso il Tribunale di Lecce. E’ stata inoltre ritenuta irrilevante ai fini di prova documentale la perizia della Grant Thornton poiché trattasi di un atto di natura privatistica.