Il Sedile

Corte dei Conti: “il mantenimento di una partecipazione societaria costantemente in perdita può integrare una ipotesi di danno erariale

“L’omessa vigilanza sulle società partecipate da parte del Comune può determinare responsabilità personali”

fiera-di-galatinaCronaca/ di pietro zurico

Galatina – Per concludere la “passerella”delle criticità causate da una allegra gestione delle risorse pubbliche da parte delle Amministrazioni succedutesi nell’ultimo ventennio, ma in particolare dal 2006 in poi, alla guida del nostro Comune non resta, “dulcis in fundo”, che analazzare i rilievi mossi dalla Corte Conti riguardanti i debiti fuori bilancio e le società partecipate.

Debiti fuori bilancio. Trattasi di obbligazioni assunte dal Comune verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro. la Corte osserva la costante e progressiva crescita dell’entità di tali debiti accumulati dall’Ente.

Nel 2012 osserva la Corte sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo complessivo di 59.516 euro. Nel 2013 si è passati a 64.507 nel 2014 i debiti riconosciuti son diventati addirittura 474.934 euro quasi tutti derivanti dal mancato soddisfacimento di obbligazioni per spese correnti e, sottolinea la Corte, derivanti da sentenze esecutive sfavorevoli per il cui pagamento è stata concordata una rateizzazione triennale con i creditori.

La presenza costante di debiti proveniente da sentenze sfavorevoli avrebbe dovuto, ma non è stato fatto, far procedere alla creazione di un fondo di accantonamento in previsione di sentenze che avrebbero, come di fatto è stato, concludersi negativamente, oltre ad una attenta ricognizione del contenzioso che avrebbe potuto portare a far emergere altri debiti fuori bilancio.

Società partecipate.     Diverse e serie, afferma la Corte dei Conti, sono le criticità rilevate nel corso degli anni in materia di società partecipate con possibili riflessi negativi sul bilancio dell’Ente. Il Comune avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie indipendentemente dall’entità della partecipazione e della relazione esistente tra Comune e società partecipata. L’esercizio di detta attività porta a salvaguardare gli equilibri di bilancio e consente di far emergere potenziali passività. Ciò va fatto sempre, osserva la Corte, anche nel caso di società in liquidazione.

Il Comune di Galatina, si rileva, pur avendo rilevato discordanze tra crediti e debiti con le società partecipate (CSA ed Fiera del Salento spa) le stesse non sono mai state riconciliate. Viene respinta la linea giustificativa del Comune di Galatina che apporta la motivazione dell’esistenza di un giudizio di merito pendente presso il Tribunale di Lecce poiché il Comune non ha chiarito se tutte le discordanze esistenti sono oggetto di quella vertenza ed una eventuale sentenza negativa avrebbe pesanti conseguenze sul precario equilibrio comunale ragion per cui l’Ente, anche in queste caso, avrebbe dovuto procedere ad adeguati accantonamenti.

Ci va, poi, giù di clava la Corte dei Conti riguardo le omissioni del Comune nei confronti dell’Ente Fiera. La Società, afferma, è in liquidazione dal giugno del 2012 come mai, chiede, dopo tre anni la procedura liquidativa risultava ancora aperta? L’ultimo bilancio dell’Ente Fiera, afferma la Corte, ha presentato un passivo di 358.567 euro e, seppur il Comune di Galatina ha dichiarato che il liquidatore ha chiesto l’avvio della procedura fallimentare, non è condivisibile il mantenimento della partecipazione in una società costantemente in perdita negli ultimi anni. Poi la Corte affonda il bisturi ” Appare opportuno rammentare all’Ente (Comune n.d.r.) che il mantenimento di una partecipazione societaria costantemente in perdita, a prescindere dal carattere strettamente istituzionale della stessa, può integrare una ipotesi di danno erariale (Sez. giur. II Appello n.402/2013)”.

Poi la Corte aggiunge ” Si rammenta, altresì, che l’omessa vigilanza sulle società partecipate da parte del Comune può determinare responsabilità personali (Sez. di Controllo Veneto n. 182/2015/PRSP, Sez. liguria n.34/2015, Sez. giur. Lazio n.367/2015)

Sull’argomento ci ritorneremo domani allorché parleremo del Piano di Riequilibrio Finanziario adottato dal Commissario Straordinario per il superamento delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti.

Segue poi l’elenco da parte della Corte delle “storture” che si evidenziano riguardo i rapporti Comune/ Società Partecipate rilevate dall’analisi dei carteggi e dei documenti contabili. Si evidenzia il mutuo che una Banca ha concesso alla Società Fiera di Galatina spa per l’importo di 75.000 euro di cui il Comune di Galatina aveva garantito il pagamento. L’Ente Fiera non ha pagato ed ha pagato il Comune di Galatina. Il credito è di difficile, se non impossibile, recupero. Sarà un altro debito fuori bilancio. Idem dicasi, sempre nei confronti della Fiera spa di altri crediti diversi per un ammontare complessivo di 23.910 euro.

Non mancano i rilievi per leggerezze commesse anche nei rapporti con la Centro Salento Ambiente. La Corte dei Conti punta il mirino sul mutuo stipulato dal Comune per l’acquisto di mezzi per la Società operazione definita come “censurata da questa Sezione in occasione dell’esame del rendiconto 2008″. Viene anche ricordata la “stigmatizzazione delle assunzioni di personale effettuate nel corso del 2009 in violazione dell’art. 18 del D.L. n.112/2008. Non sono mai state fornite informazioni adeguate in ordine alle misure correttive adottate dall’Ente in merito a tale questione”

Vi sembra possibile e logico, alla luce di tutto ciò, che a pagare debba essere solo l’incolpevole cittadino?

 

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