Il Sedile

Cosa c’è da sapere delle valutazioni finali nella scuola

Deviante il registro elettronico. Ogni valutazione deve essere seguita collegialmente per ciascuno alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti

Cronaca/ di avvocato Stefania Isola

Dal quando è stato introdotto il registro elettronico a scuola, è diventata usanza comune quella di considerare, per le valutazioni intermedie e finali, la media fornita da tali sistemi.

Ma considerando la libertà di insegnamento dei docenti e la collegialità nelle decisioni riguardanti gli studenti, si possono ben intendere le possibili deviazioni.

Vediamo cosa dice la normativa.

Il comma 2 dell’art.1 del DPR n.122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) afferma testualmente: “la valutazione è infatti espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo insiste sul fatto che la valutazione deve considerare il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione intesa come valutazione formativa deve essere informativa del percorso soggettivo compiuto dall’alunno, mostrando sia le sue potenzialità e carenze sia i progressi raggiunti ed i miglioramenti possibili.

In ultima analisi, in sede di scrutinio, è il Consiglio di Classe a motivare, discutendo, l’attribuzione dei singoli voti.

Il percorso di giudizio deve seguire un processo logico-valutativo che può essere operato solo all’organo collegiale citato.

Il senso della normativa discende dall’ dall’art.79 del R.D. n.653 del 1925 che recita: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.”

Da una sentenza del TAR Calabria-Catanzaro si ricava che: “ogni valutazione deve essere seguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascuno alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento. Ciò anche perché ciascun allievo percorre un proprio iter, soggetto a valutazione finale complessiva”.

Non seguendo questa procedura a norma di legge ed in difetto di motivazione, si può incorrere anche nell’annullamento dei giudizi espressi.

 

 

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