Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Comune di Cutrofiano e riforma la sentenza di I° grado favorevole alla Movit srl.
Cutrofiano – Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello del Comune di Cutrofiano avverso la sentenza del TAR di Lecce che aveva dato ragione alla Movit srl, ha statuito la legittimità della V.I.A. negativa emessa dal dirigente del Comune di Cutrofiano ed affermato che nell’area interessata dal progetto di cava proposto dalla Movit srl non è consentita, dal vigente PTA, l’attività estrattiva.
Movit srl aveva chiesto, innanzi al TAR di Lecce, l’annullamento della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, il quale aveva espresso il giudizio di compatibilità ambientale negativo per l’apertura di una cava di calcarenite in agro di Cutrofiano da realizzare in località ‘Piglia’, estesa circa 14 ettari.
Avverso la sentenza del TAR di Lecce, che aveva accolto il ricorso della Movit srl, il Comune di Cutrofiano, rappresentato dall’avv. Gianluigi Bidetti, ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, quinta sezione, con la sentenza n.3541/2016 pubblicata in data 8 agosto 2016, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Cutrofiano e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso proposto dalla Movit srl in primo grado.
Il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi difensive del Comune di Cutrofiano, ha affermato che – rimanendo non contestato che l’area oggetto dell’intervento estrattivo proposto da Movit srl ricade, nel vigente PTA, in zona di protezione speciale idrogeologica di tipo B2 e che in tali zone l’intervento non è consentito – la deroga disciplinata dall’art. 7.5 paragrafo 7 delle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA, invocata da Movit srl per sostenere la fattibilità dell’intervento: “Sono poste in deroga quelle attività che specificatamente vietate sono comunque previste in altri piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest’ultimo”, non trova applicazione per i seguenti motivi:
“Ritiene il Collegio che, in base ad un’interpretazione conforme ai canoni della logica, la trascritta disposizione debba essere intesa nel senso che la deroga sia applicabile a patto che i piani subordinati, che consentono l’attività attualmente vietata, non solo siano stati approvati prima del PTA, ma siano ancora vigenti al momento in cui deve essere valutata la possibilità di accordare la deroga stessa. . . Nella fattispecie, quando è stata adottata l’impugnata determinazione n.43/2014, il PRAE del 2007 non era più in vigore, essendo stato, nel 2010, approvato il nuovo PRAE. Del tutto correttamente, pertanto, l’amministrazione comunale ha ritenuto inapplicabile la deroga. . . La possibilità di effettuare interventi estrattivi deve riconnettersi al nuovo strumento, per cui soggiace a tutta la disciplina dei piani ad esso sovraordinati, come per l’appunto il PTA. Del resto, il nuovo PRAE, per le aree come quella per cui è causa, precisa che ‘l’attività estrattiva può essere liberamente consentita, dalle vigenti NTA, solo ed esclusivamente in quelle aree che non sono assoggettate ad alcun vincolo . . .’ (lett. c della delibera di Giunta n.445/2010)”.
La sentenza del Consiglio di Stato, quindi, ha confermato la legittimità del provvedimento dirigenziale e la correttezza del giudizio di compatibilità ambientale negativo per l’apertura della nuova cava di calcarenite che Movit srl aveva chiesto di realizzare in agro di Cutrofiano in località ‘Piglia’, riconoscendo che, secondo il vigente Piano di Tutela delle Acque, approvato con delibera del Consiglio Regionale 20.10.2009 n.230, nelle zone di protezione speciale idrogeologica di tipo B2 (nelle quali ricade l’intervento estrattivo richiesto dalla Movit srl) l’attività estrattiva di cava non è consentita.