Rubriche/Previdenza&Fisco/di Cantiere Sociale UIL
La DISOCCUPAZIONE AGRICOLA è una indennità a sostegno del
reddito, concessa ai lavoratori agricoli regolarmente iscritti negli
elenchi dei lavoratori agricoli, predisposti annualmente dall’INPS.
A chi spetta:
agli operai agricoli a tempo indeterminato,che lavorano solo parte dell’anno,
agli operai agricoli a tempo determinato,
ai piccoli coloni e compartecipanti familiari,
ai piccoli coltivatori diretti che versano volontariamente la contribuzione
fino a 51 giornate nell’anno.
Cosa spetta:
agli operai agricoli a tempo determinato, viene corrisposta una indennità
pari al 40% della retribuzione percepita, per un numero di giornate uguale
a quelle lavorate, agricole e non, nei limiti delle 365 giornate annue.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato, è corrisposta una indennità
pari al 30% della retribuzione percepita, per uguale periodo previsto ai
lavoratori agricoli a tempo determinato.
Requisiti:
iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
due anni di anzianità assicurativa e cioè: iscrizione nei predetti elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli per un altro anno oltre quello cui si
riferisce la richiesta / un contributo settimanale per la disoccupazione,
versato anche in attività non agricola prestata anteriormente al biennio
solare precedente la domanda,
almeno 102 contributi giornalieri, versati nel biennio solare che precede.
Termini di scadenza:
La domanda DS AGR verrà pagata in unica soluzione dall’INPS e la
scadenza fissata per la presentazione della stessa è il 31 marzo
dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
Per l’anno corrente: 31 03 2020.
Per ogni informazione non riportata:
CANTIERE SOCIALE UIL di GALATINA.