“Attribuisce” con propria Determina ad una dipendente comunale ciò che la stessa ha già per legge  

 

Palazzo1Cronaca/ di Redazione

Galatina – Quando credi di aver visto ormai tutto, bisogna ricredersi. Ci sta sempre qualcuno che riesce a stupirti di nuovo e di più con le sue “prodezze”. In questo caso al centro dell’attenzione si è posta una determina a firma del segretario generale del nostro Comune dott. Bolognino.

Ma se la determina, in fondo, non è altro che l’ulteriore conferma di una situazione generale alquanto approssimativa e degenerativa ciò che lascia perplessi in questo caso è la palese certezza di come e quanto l’Amministrazione operi in piccoli feudi a comparto stagno dove manca del tutto la concertazione, la comunicazione e la collegialità.

In questo modo la macchina burocratica continua a fare acqua e genera situazioni al limite del paradosso e spesso anche della legalità. La situazione si aggrava ancor di più per la mancanza del  “dubbio” che donerebbe l’umiltà di chiedere consiglio, di interfacciarsi con i colleghi magari più esperti per esperienza maturata o per le professionalità nella materia di cui trattasi. Insomma, in due parole, manca il: fare squadra.

Non fare squadra sarà sicuramente successo anche in questo caso tra il Dirigente della Direzione dei Servizi al Cittadino  e la Dirigente dell’Avvocatura Comunale sennò sarebbe andata di sicuro diversamente da come è andata per quella orribile determina di cui stiamo parlando. Se il dott. Bolognino avesse avuto l’umiltà di chiedere un consiglio, un parere all’avv. Pasanisi ( perchè mi rifiuto di pensare che lo abbia fatto) non sarebbe sicuramente incorso nel grossolano errore che ha generato la determina n. 449 del 4 aprile 2018.

Fermo restando, inoltre, che vi sarebbe l’obbligo di consultarsi anche con le rappresentanze sindacali perché trattandosi, secondo l’interpretazione del dott. Bolognino, di “attribuzione” di una variazione di profilo professionale la cosa era obbligatoria.

Veniamo ai fatti. Tutto prende il via dall’entrata in vigore della legge n 205 del 27 dicembre 2017. La legge regola la materia riguardante lo status della figura dell’educatore professionale socio-pedagogico. La novità sostanziale introdotta dalla legge è che per questa figura professionale è necessario il possesso della laurea triennale in specifici indirizzi elencati nella legge.

Naturalmente la legge ha preso in considerazione anche tutta la casistica relativa a chi prima del 2017 ha esercitato detta funzione senza essere provvisto della relativa laurea.

Una elencazione minuziosa, dettagliata con cui dice chiaramente: “chi ha questi requisiti unitamente a questi altri è automaticamente da considerarsi assimilato come qualifica  alla figura professionale dell’educatore socio-pedagogico ma…”  

Succede che a seguito di questa legge, una dipendente, non è inquadrata come educatrice ma ritiene di aver maturato le dovute esperienze previste dalla legge e chiede all’amministrazione il riconoscimento della qualifica di educatrice socio pedagogica dimenticando che non è l’Amministrazione che deve “riconoscere e attribuire” ma prendere atto o respingere.

Vi è da rilevare inoltre che avere tutti i requisiti tra cui quello di dipendente a tempo indeterminato significa soltanto avere la certezza che si continuerà ad esercitare a tempo indeterminato il lavoro finora svolto senza alcuna variazione ne economica ne avanzamento di carriera. Resta solo a continuare a lavorare. Una volta acquisiti i crediti formativi universitari per avere avanzamenti di carriera e di trattamento economico adeguato alla funzione dovrà partecipare ed essere vincitore di un concorso pubblico.

Conclusione: a cosa serve la determina del dott. Bolognino? A nulla se non ad esercitare competenze non di sua spettanza. Di sua competenza, avrebbe potuto al massimo certificare, come previsto dalla stessa legge, che la dipendente ha esercitato determinata attività professionale per tot mesi alle dipendenze del Comune di Galatina  in qualità di…..

Certamente non poteva e non doveva ne “riconoscere” ed ancor meno “attribuire” alla dipendente la qualifica di educatore socio-pedagogico.

Dott. Bolognino è la legge che attribuisce la qualifica lei non può attribuire nulla al massimo può prendere atto ma siccome la legge dispone che “L’acquisizione della della qualifica di educatore socio pedagogico  (…) non comporta per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori” anche di quella presa d’atto sa che se ne fa la dipendente……?