Sotto accusa il concorso per n. 2 operatori amministrativi riservato alle categorie protette. Spunta dal passato anche una denuncia contro un consigliere in quota PD.  

Palazzo orsiniCronaca/Galatina/ di p.z.

Ancora ricorsi contro l’Amministrazione Comunale ed ancora una volta coinvolgono l’operato della Giunta Comunale nel campo concorsi pubblici. Questa volta nell’occhio del ciclone sono finiti i due posti di operatore amministrativo part-time riservato alle categorie protette.

I due concorrenti che si son visti dichiarare non idonei alla prova selettiva, la sig.ra C.C.G. ed il sig. D. P.  (uso le iniziali per specifica volontà di uno di essi) hanno presentato ricorso al TAR di Lecce, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della procedura di selezione. 

Per illustrare sinteticamente i fatti ricordiamo che l’Amminisstrazione Comunale, per coprire posti vacanti in pianta organica nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015, aveva per il 2014 previsto l’assunzione di due unità part time per il ruolo di operatore amministrativo facendo ricorso alle categorie protette.

Cosa prevede in questi casi la legge? La legge di riferimento è la n.68 del 1999 la quale prevede per gli Enti pubblici,  dopo aver pubblicato nell’ Albo Pretorio il bando di concorso, che dello stesso sia inviata copia all’Ufficio Provinciale Categorie Protette con allegata una realzione recante le caratteristiche tecnico-professionali richieste, per il ruolo da ricoprire in pianta organica, oltre al numero di unità da assumere.

Fatto ciò e seguendo una graduatoria preesistente costantemente aggiornata, l’Ufficio competente invia i nominativi , con i requisiti richiesti seguendo a scalare per ordine di posizionamento il numero di unità da inviare.

 

Una volta segnalati i nominativi l’Amministrazione Comunale svolge una prova selettiva per verificare l’idoneità all’impiego e così è stato fatto. Al termine della selezione, però, in base al parere della Commissione Esaminatrice, nessuno dei due nominativi, inviati dall”ufficio competente, è risultato idoneo e della qual cosa è stata data comunicazione all’Ufficio Categorie Protette che ha provveduto a segnalare i due nominativi successivi in graduatoria.

I due successivi partecipanti al concorso che sono i sig.ri Ciccardi Sandro e Palermo Marco hanno invece superato le prove selettive e sono stati dichiarati dalla Commissione idonei anche se al momento ancora non proclamati vincitori.

Il motivo di questo rallentamento è da rinvenirsi appunto nel ricorso al TAR presentato dai due precedenti concorrenti i quali sostengono che la Commissione sarebbe andata ben oltre quelle che avrebbero dovuto essere le sue stesse prerogative. La legge secondo i ricorrenti non prevederebbe un accertamento delle competenze o capacità  professionali e tecniche bensì il solo accertamento dell’idoneità fisica ai fini dell’ espletamento del lavoro.

Ciò non sarebbe stato fatto in quanto i due candidati avrebbero, a lor dire, subito un vero e proprio approfondito testaggio delle loro conoscenze professionali ed oltretutto a porte chiuse. Uno dei due candidati in particolare, il D. P. , sostiene come sia stato mai possibile non riconoscergli l’idoneità all’uso dello strumenti informatici se è in possesso della Patente Europea di PC, oltre al diploma di Ragioniere. Risulterebbe essere diplomato in ragioneria anche l’altro concorrente.

Mi limito a riportare quanto stabilito dalla legge 68/99, che regola appunto la materia, lasciando come è giusto che sia al Giudice Amministrativo l’onere dell’intepretazione e della decisione sui fatti.

La selezione dei lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego, sino al raggiungimento del numero richiesto, è effettuata dall’Amministrazione seguendo l’ordine di avvio indicato dallo stesso Centro per l’Impiego. La selezione consiste nello svolgimento di colloqui e/o prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di categoria e profilo professionale. La selezione tenderà ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della categoria e del profilo professionale e non comporta valutazione comparativa” .

Ecco il rebus sta lì: cosa intende il legislatore nella parte finale del dispositivo quando afferma che la selezione non comporta valutazione comparativa?

Tra le pieghe dell’intera vicenda spunta poi e si innesca anche una denuncia penale che uno dei due ricorrenti, avrebbe fatto e che sarebbe ancora in piena fase di svolgimento, anni fa contro uno degli attuali consiglieri di maggioranza in quota PD.

Intanto la Giunta Comunale a cui è stato già notificato il primo ricorso in data 21 ottobre 2014, ha stabilito con la delibera n.369 del 31 ottobre di ricorrere, ancora una volta e tanto per cambiare, ad un legale esterno dando mandato al Sindaco di inviduare il professionista più esperto e qualificato per assolvere all’incarico. Ha quantificato le spese legali in € 4.100,00 (oltre spese generali di studio, cassa di previdenza ed IVA – se dovute – e spese non imponibili documentate).