Lo ha stabilito una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

logo-adiconsumCronaca/ di Adiconsum Galatina

A seguito della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5078/2016, che si era già espressa sul rimborso dell’iva con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, è tornato alla ribalta il problema dell’assoggettamento dell’IVA sulla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale).

Le sentenze citate hanno quindi sostanzialmente ribadito che la tariffa dei rifiuti (TIA) non deve essere assoggettata a IVA e deve essere rimborsata ai cittadini.

La recente sentenza, quindi, smentisce definitivamente la posizione assunta dal Dipartimento delle politiche fiscali con la circolare n. 3 del 2010, il quale aveva inteso bloccare le richieste di rimborso dei contribuenti sostenendo la continuità tra la TIA (prevista dall’art. 49 del d.lgs. nr. 22/1997) e la TIA2 (prevista dall’art. 238 del d.lgs. nr. 152/2012).

La pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5078/2016 mette la parola fine al diritto ai cittadini di ottenere il rimborso dell’iva pagata sulla TIA e TIA1 che possono pertanto presentare le domande di rimborso dell’iva pagata e non dovuta.

Il rimborso dell’IVA riguarda solo quei Comuni in cui per il servizio rifiuti è stata applicata, in passato, la TIA o TIA2 invece della più tradizionale tassa (di solito riscossa tramite ruolo esattoriale con Equitalia o direttamente dai Comuni).

Pertanto l’eventuale richiesta di rimborso IVA vale solo per gli occupanti di unità immobiliari situate in quei Comuni.

Tra i Comuni nella Provincia di Lecce che hanno applicato, negli anni passati, la TIA o la TIA2  risulta esservi anche il Comune di Galatina.

Pertanto i cittadini interessati potranno presentare l’eventuale domanda di rimborso rivolgendosi al responsabile della sede Adiconsum di Galatina, avv. Stefania Isola, per ottenere supporto e assistenza così anche chi avesse difficoltà ad individuare il regime di tassazione dei rifiuti a cui è stato soggetto.