Il Sedile

Elezioni regionali, disciplina programmi di comunicazione politica

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  ha approvato il 15 aprile scorso i regolamenti in materia di par condicio

Cronaca/ di Redazione

I programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere dalla data di entrata in vigore della presente delibera e fino alla chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, compresa l’equilibrata presenza di genere ai sensi dell’art.
1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;
Nelle trasmissioni di cui al comma 2, punto I), i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, è garantito l’accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio: a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione.
b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l’elezione del consiglio regionale.

Nelle trasmissioni di cui al comma 2, punto II), il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli di due settimane dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità.

E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

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