Il Sedile

Galatina: anche il Segretario Generale, Scrimitore, fa causa al Comune

Alla base del contendere 7.420 euro che il Dirigente rivendica per il rogito di atti per conto del Comune fatti prima del D.L. 90/2014. 

Cronaca/ di p.z.

Galatina – Anche il Segretario Generale del Comune di Galatina dott. Scrimitore ha saltato il fosso ed ha deciso di portare davanti al Giudice il Comune, suo datore di lavoro,  per la rivendicazione di diritti di natura economica che a suo dire gli spetterebbero perché connessi a mansioni da lui svolte in parte del 2014 che è stato l’anno in cui è entrato in vigore il Decreto Legge n. 90/2014, convertito poi nella legge n. 114 dello stesso anno.

Infatti, con atto notificato al Comune di Galatina in data 14/05/2015, nonché al Ministero dell’Interno, il Segretario ha promosso ricorso innanzi al Tribunale di Lecce, Sezione del Lavoro, per l’accertamento e la declaratoria del diritto a percepire dal Comune la quota parte dei diritti di segreteria per tutti gli atti rogati in data antecedente al decreto legge, prima menzionato, chiedendo perciò   la condanna del Comune al pagamento della somma complessiva somma di € 7.420,50, quale quota dei diritti di segreteria non corrisposti nel 2014.

Contestualmente ha anche sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.10 del suddetto decreto legge in quanto a suo dire violerebbe gli art. 3, 36, 39, 53 e 77  della Costituzione.

L’art. 10 del citato decreto afferma che ” E’ abrogato il quarto comma dell’art. 41, L. n. 312/1980, che attribuiva al segretario comunale e provinciale rogante una quota, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito. Viene inoltre abolita la ripartizione dei diritti di segreteria: il provento annuale è attribuito integralmente al comune o alla provincia….” 

Insomma niente più diritti di segreteria ai Segretari comunali e provinciali a far luogo dalla data di entrata in vigore della legge. Probabilmente sarà nato qui il qui pro quo tra Scrimitore ed il Comune di Galatina perché qualcuno ( L’ Avvocatura Comunale ?)  deve aver dato un parere basato su una propria interpretazione della casistica specifica sulla retroattività o meno della legge e quindi a non far riconoscere i diritti di segreteria per rogiti fatti antecedentemente alla stessa da Scrimitore nel 2014. Di contro Scrimitore attestandosi sul principio della irretroattività della legge ha chiesto che gli sia erogato il dovuto del 20014.

Probabilmente il Segretario sarà stato incentivato a scegliere la via del ricorso giudiziale spinto anche dal parere reso dall’Avvocatura dello Stato per un’analoga vicenda, parere nel quale si era così espressa “… il legislatore ordinario può emanare norme retroattive ma a condizione che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato precettivo della retroattività sia chiaramente esplicato dalla disposizione che lo introduce”

In conclusione la Giunta Comunale con la delibera n. 43 del 18 febbraio 2016 ha stabilito di costituirsi in giudizio demandando al Sindaco il conferimento dell’incarico in favore dell’Avvocatura comunale nella delibera. Nulla vien detto sulle motivazioni che hanno spinto la Giunta ad adottare quella decisione e che saranno le stesse che quasi sicuramente saranno sostenute davanti al Giudice.

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