Il Sedile

Galatina/Consiglio Comunale: Parcheggi rosa, la propaganda non si arresta neanche di fronte alla illiceità.

Oggi dalle ore 16.30 Consiglio Comunale. Parcheggi rosa, debiti fuori bilancio, approvazione fuori termine bilancio consolidato, interrogazioni.

Cronaca/ di p.z.

Galatina – L’art. 45, comma I, del codice della strada recita :”Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto” 

Non si riesce a comprendere alla luce di quanto previsto dal Codice della Strada come possa venire in mente, sia a chi ha proposto l’iniziativa e sia a chi ora sta tentando di coinvolgere l’intero Consiglio comunale, di istituire i parcheggi rosa come obbligo da rispettare con relativa sanzione da 25,00 a 150,00 euro per le violazioni.

Il Codice della strada nello stesso art. 45, al comma VII, le uniche sanzioni che prevede sono quelle nei confronti di chi costruisce segnali non conformi e prevede un importo che va dal pagamento di una somma minima di Euro 343,35 ad una massima di 1.376,55.

Sono quindi irregolari sia i cartelli, sia la relativa segnaletica orizzontale, che appaiono in alcune città e che ora si vorrebbe far apparire anche nella nostra.

Infatti, ai sensi dell’art. 38 del codice della strada, confermato per i cartelli verticali dall’art. 39, comma 2, forma e dimensioni, colori e simboli dei segnali verticali (cartelli) sono disciplinati dal regolamento di esecuzione del Codice, emanato con DPR 495/1992, che prescrive tutte le caratteristiche tecniche dei segnali e dei cartelli in particolare.Quando la sosta è consentita solo a determinate categorie di utenti, il cartello che deve essere apposto è un divieto di sosta, accompagnato da un pannello integrativo, disciplinato per forma, dimensioni e contenuto dallo stesso regolamento con tanto di disegno che rechi l’indicazione delle categorie di utenti esentati dal divieto, come nella figura qui sotto:

I cartelli -per così dire- “rosa” non trovano alcun riscontro nel codice della strada e nel regolamento di attuazione.
Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riguardo alla segnaletica orizzontale.
I segnali orizzontali possono essere disegnati solo nei seguenti colori, ai sensi dell’art. 137, co. V, reg. c.d.s.: bianco, giallo, azzurro, giallo alternato con il nero. Più specificamente, gli stalli di sosta, ai sensi del terzo comma dell’art. 149 del regolamento, possono essere solo di colore bianco (per gli stalli di sosta non a pagamento), azzurro (per gli stalli di sosta a pagamento), giallo per gli stalli di sosta riservati.
Stalli di sosta di colore rosa non sono quindi previsti né consentiti.

In definitiva, i cartelli apposti e la segnaletica rosa possono tutt’al più fungere da meri (ancorché, come detto, illeciti) richiami al senso civico individuale, e non assurgono al rango di comandi aventi valenza giuridica, non essendo possibile, a causa delle molteplici irregolarità in essi riscontrabili, farli rispettare coattivamente o anche soltanto sanzionare chi li dovesse violare.

Non si riesce pertanto a capire perché si voglia modificare il regolamento di Polizia Municipale per far spazio ad una codifica nel Titolo II – Spazi Aree Pubbliche – Art. 4 Delle occupazioni – aggiungendo un ulteriore comma con la seguente dicitura: ” “Quale occupazione di suolo pubblico l’Amministrazione  Comunale può prevedere all’interno dei parcheggi pubblici degli spazi di sosta da destinare a parcheggi c.d. “rosa” per donne gestanti o neo mamme secondo la regolamentazione demandata agli Uffici comunali preposti alla disciplina della circolazione stradale di concerto con la Giunta Comunale. Tali spazi di parcheggio devono essere opportunamente segnalati attraverso segnali verticali ed orizzontali di gestanti o neo mamme secondo la regolamentazione demandata agli Uffici comunali preposti alla disciplina della circolazione stradale di concerto con la Giunta Comunale. Tali spazi di parcheggio devono essere opportunamente segnalati attraverso segnali verticali ed orizzontali di rimando alla specifica destinazione sociale”

Poi aggiungono  “Per le violazioni di cui al comma 7 dell’art. 4 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 150,00””

Mi sa tanto che sia proprio il caso di riconsiderare il tutto riportandolo nel rispetto della legge in materia e principalmente nel rispetto di quel principio elementare di diritto per il quale una norma di grado inferiore non può modificare o abrogare quella di grado superiore. Esattamente il contrario ciò che si sta cercando di fare con questa deliberazione in cui con un regolamento comunale si pretende di modificare dispositivi di legge.

Cosa succederà quando i giudici accetteranno le contestazioni avverso alle multe comminate proprio in virtù del principio suddetto?

 

Exit mobile version