Il TAR smonta pezzo per pezzo una linea difensiva incompleta, basata su “errori macroscopici nell’individuazione della normativa urbanistica”.

Cronaca/ di pietro zurico

Forse per fasciarci la testa è troppo presto, come ebbe a dire al consigliere Spoti il sindaco Amante nell’ultimo Consiglio comunale, ma per trovarci le bende, aggiungo io, sarebbe il caso di cominciare a pensarci. Intanto se siamo in questa situazione sappiamo già chi ringraziare. Il TAR di Lecce ha sentenziato in maniera chiara ed inequivocabile.

Oggetto della dichiarazione popolar-filosofica del Sindaco era la sentenza con cui il TAR di Puglia sezione di Lecce aveva accolto il ricorso della Salento Riciclo S.r.l. per l’annullamento della determinazione della Provincia di Lecce relativa al diniego della realizzazione di un impianto per la produzione di compost in linea anaerobica e di un cogeneratore per la produzione di energia elettrica in località “Bruciate” .

Avverso al ricorso si erano costituite in giudizio la Provincia di Lecce ed il Comune di Galatina.

Estromessi dal giudizio la Soprintendenza, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, e l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale in quanto, secondo il presidente della seconda sezione del TAR di Lecce, dott.ssa Eleonara Di Santo, “Il ricorso avverso l’atto finale della Conferenza di Servizi va notificato non a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato ai suoi lavori ma solo a quelle che, nell’ambito di essa, abbiano espresso pareri o determinazioni specificamente lesivi della sfera giuridica degli interessi della parte ricorrente”.

Nel caso specifico i soggetti citati non avevano espresso alcun parere in sede di Conferenza dei Servizi.

Il Comune di Galatina rappresentato e difeso dagli avvocati Capodacqua e Pasanisi, in via preliminare, avevano eccepito l’irricevibilità del ricorso “per tardiva presentazione dello stesso”.

Istanza respinta e prima lezione a dimostrazione di quanto approssimativa sia stata tutta la nostra linea difensiva smontata pezzo per pezzo in modo disarmante.

“L’atto conclusivo dei lavori della Conferenza – si legge in sentenza – si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, l’atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l’Amministrazione decide ed è contro di esso che deve dirigersi l’impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente
endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al
provvedimento conclusivo”.

Il parere del Comune di Galatina in sede di Conferenza dei Servizi, in altre parole, è solo un tarsello del mosaico è contro il mosaico che va fatto il ricorso non contro il singolo tarsello. per questo motivo aggiunge il Giudice “l’eccezione di tardività è infondata”.

Oltretutto, aggiunge, è “illegittima la concessione di un rinvio al Comune di Galatina, affinchè quest’ultimo potesse rendere il proprio parere.” Capito? Abbiamo fatto pervenire in sede di Conferenza anche in ritardo il nostro parere.

Passa poi a smontare pezzo per pezzo il quadro normativo su cui il Comune di Galatina ha fondato la propria azione per far respingere il ricorso della Salento Riciclo.

L’Avvocatura comunale aveva puntato sui seguenti cavalli di battaglia rivelatisi alla fine veri e propri cavalli di Troia.

1- Il sito su cui dovrebbe sorgere l’impianto è in parte zona E3 – zone agricole in parte “D5 – Cave la loro disciplina non prevedrebbero la possibilità di insediamenti del tipo proposto.
2) la presenza del “Canale dell’Asso”, censito e tutelato nel vigente PPTR quale “ambito paesaggistico”, osterebbe alla realizzazione dell’opera in progetto.
3) L’area all’interno della quale dovrebbe sorgere il sito è già caratterizzata
dalla presenza di altre strutture operanti nella gestione dei rifiuti.

Ciascuno dei profili di criticità deve ritenersi errato e non pertinente ai fini in esame” ha sentenziato il Giudice. Ecco le motivazioni.

1) Ai sensi delle Norme tecniche di attuazione del PUG che disciplinano la zona E3 – Zone Agricole) in tale zona sono ammesse, tra l’altro, “…discariche di rifiuti solidi e simili”.
Tale previsione tecnica non solo non esclude, ma anzi ammette espressamente che all’interno dell’area considerata possano essere allocate
“discariche di rifiuti solidi”, nonché attività a quest’ultima assimilate (“e simili”).
Alla stessa stregua, l’art. 5.1.5 (Zona D5 – Cave e relativa industria di
trasformazione), prevede che: “Sono così tipizzate tutte le aree regolarmente
autorizzate (…) dunque, tale previsione tecnica anzitutto si riferisce testualmente alle “Cave e relativa industria di trasformazione”, e non appare dunque riferirsi alla realizzazione di impianti di gestione e trattamento di rifiuti. Per tali ragioni, trattasi di previsione normativa inconferente nel caso di specie, e che pertanto non poteva essere assunta a fondamento del diniego
“. L’errore

L’errore di cui sopra – dichiara- è decisivo ai fini dell’annullamento dell’atto in esame“.

2)

Canale dell’Asso”. Il bene è paesaggisticamente tutelato dal vigente PPTR). “E’ significativo osservare – si legge in sentenza- che la locale Soprintendenza – quale ente istituzionalmente preposto alla cura dei valori culturali e paesaggistici delle aree di sua pertinenza – nel corso delle varie conferenze di servizi non ha evidenziato alcun elemento ostativo alla realizzazione
del sito in area prossima al “Canale dell’Asso”. Per tali ragioni, rimane oscura al Collegio l’ostensione di un profilo di criticità di tal fatta da parte di un ente (il Comune di Galatina) non solo non dotato ex professo di competenze di tipo
paesaggistico, ma le cui valutazioni risultano smentite dall’ente preposto per legge

3) Presenza di analoghe strutture operanti in zona),è decisivo in questa sede osservare che: “Non vi è alcuna valutazione tecnico-scientifica quanto al consumo del territorio (non si citano infatti le superfici già interessate dagli impianti in esame), nonché alla vicinanza dell’impianto dal più vicino centro urbanizzato, e alle ripercussioni negative che la sua realizzazione determinerebbe sulla salute pubblica.
In definitiva, con affermazione criptica e al tempo stesso tautologica,
si lascia intendere che l’impianto potrebbe essere dannoso per la salute pubblica, ma non si corrobora tale “suggestione” da alcun tipo di evidenza scientifica, volta a convalidarne l’assunto.


“Per tali ragioni – afferma il Giudice- è evidente l’illegittimità dell’impugnato diniego, essendo esso assunto sulla base di profili di criticità ora documentalmente errati ora generici e indimostrati.

Ne è conseguito che il TAR ha accolto, nel merito, il ricorso, e annullato per l’atto impugnato condannando solidalmente il Comune di Galatina e la Provincia di Lecce al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.500 per onorario, oltre rimborso C.U, spese generali e IVA come per legge.
Compensa le spese di lite nei confronti delle ulteriori Amministrazioni evocate in giudizio.

Sicuramente sarà fatto ricorso al Consiglio di Stato, ma l’impressione è che il treno giusto sia già passato e la dove qualche risultato meno doloroso avrebbe potuto essere raggiunto ora ci saranno solo cocci da raccogliere.