Cronaca/Giudiziaria/di pietro zurico

La Showy Boys ASD Galatina, nella persona del suo legale rappresentante Masciullo Daniele rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Durano, Giuseppe Durano e Michela D’Amico ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia Sez. di Lecce contro il Comune di Galatina, e l’ATS Amici dello Sport composta dalla Virtus Basket Galatina, Associazione Roger School Salento e ASD Virtus Galatina.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari, nei confronti della Deliberazione di Giunta comunale con la quale l’Amministrazione ha preso atto delle valutazioni della Commissione Giudicatrice riguardanti l’approvazione della proposta di concessione di costruzione e gestione del Palazzetto dello Sport ritenendo più vantaggiosa quella presentata dalla ATS Amici dello Sport.

La richiesta pone le sue basi giuridiche sul mancato provvedimento di esclusione che la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto adottare nei confronti dell’ATS per l’assenza dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata, nonché sull’iscrizione “postuma e tardiva” all’albo comunale della associazione della Virtus Basket Galatina in quanto avvenuta in un momento successivo (Deliberazione di G.C. n. 191 del 21/7/2021) alla partecipazione ed assegnazione della gestione del Palazzetto dello Sport in violazione del regolamento comunale all’art. 2.2 e quindi con “ulteriore e gravissimo vizio procedurale” di tutta l’attività della Commissione Giudicatrice anche nella parte in cui non è stata rilevata l’inaffidabilità e l’assenza di integrità professionale nella costituenda ATS Amici dello Sport.

La ricorrente ha chiesto inoltre al Tribunale Amministrativo che venga condannata l’Amministrazione comunale al risarcimento del danno cagionato dall’aggiudicazione ed il subentro nell’esecuzione del contratto stipulato.

In particolare la ricorrente Showy Boys ha evidenziato la mancata presentazione da parte dell’ATS di un conto economico (presentato solo in un secondo momento) nel rispetto del prezziario regionale che “assurge a criterio di valutazione per la verifica della serietà, congruità ed affidabilità dell’offerta avanzata in sede di sponsorizzazione” e l’indicazione della Ditta esecutrice dei lavori (mancanza dirimente per la sottoscrizione del contratto) la cui assenza assume maggior evidenza trattandosi di lavori superiori al limite dei 150.000 euro e quindi dovuta in quanto attestante la presenza di requisiti specifici (SOA) a dimostrazione del possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge in materia.      

L’assoluta inaffidabilità professionale della ditta aggiudicataria è inoltre individuata, dalla ricorrente, con la evidenziazione della situazione di morosità della ASD Virtus Calcio Galatina negli anni compresi tra il 2017 ed il 2019 durante la quale non risultano essere stati integralmente corrisposti i canoni previsti per la concessione del Palasport e soprattutto non risultano essere mai state volturate le utenze di gestione della struttura il tutto in palese violazione delle disposizioni contenute nello schema di convenzione.

Le stesse inadempienze sono addebitate anche alla ASD Virtus Basket Galatina che ha conseguito la gestione in via esclusiva della struttura nel corso degli anni 2019/2020 e che, in sintesi, avrebbe sempre incassato senza mai versare nulla di quanto dovuto all’Amministrazione né avrebbe rispettato quanto previsto nella convenzione per ciò che riguarda presentazione di fidejussioni, intestazione utenze etc.

 Inadempienze che divengono ancor più significative, si legge nel ricorso, ove si consideri che le associazioni sopra indicate hanno omesso finanche di eseguire gli interventi di messa a norma dell’impianto in materia di sicurezza e prevenzione anti incendio, infatti in seguito ai lavori effettuati dall’Ente non sono mai stati effettuati gli ulteriori e successivi interventi di revisione annuali previsti tanto che, tramite documentazione fotografica agli atti, la ricorrente evidenzia che gli estintori risultano essere, ancora oggi, quelli forniti nel lontano 2017.

Si tratta, quindi, di gravissime mancanze di carattere morale e professionale, viene sottolineato, “che in passato avrebbero dovuto comportare la configurabilità di ipotesi di risoluzione e revoca del rapporto e che oggi giustificano, certamente, la esclusione dalla procedura in oggetto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati“.

Tutto ciò, prosegue la ricorrente, fa emergere la conclamata illegittimità degli atti adottati e qui gravati, considerato che la Stazione appaltante ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alle suddette vicende di cui era perfettamente a conoscenza.

Nel verbale della Commissione, viene sottolineato, non si fa menzione di tali circostanze con la conseguenza che la procedura risulta viziata anche sotto il profilo del difetto di istruttoria e, circostanza ancor più grave, non si procede neppure a verificare in via preliminare se tutte le associazioni componenti la compagine risultassero effettivamente iscritte all’albo comunale delle associazioni.

L’espletamento di tali verifiche preliminari, viene aggiunto, non è solo stato omesso con evidente illegittimità dell’operato amministrativo ma è stato “sanato” solo dopo che la Giunta comunale aveva disposto l’affidamento in favore dell’ATS Amici dello Sport.

Con la Deliberazione di G.C. n. 191 del 21/7/2021, è stata infatti disposta, si legge-  in spregio alle più elementari regole del diritto amministrativo e costituzionali- l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni della ASD Virtus Basket Galatina, con la conseguenza che la stessa ha di fatto partecipato alla procedura senza averne i requisiti.

Per quanto, sinteticamente esposto, la ricorrente Showy Boys Galatina ha chiesto al TAR l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento, previa sospensione cautelare dei provvedimenti, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.