Intanto il Comune ha liquidato il 50% della parcella concordata al legale nominato a difesa dell’Ente.
Cronaca/di pietro zurico
Si tratta di una vicenda abbastanza lunga, complessa e con un percorso giuridico davanti al TAR ancora parzialmente in piedi e soprattutto dagli esiti incerti.
La cosa curiosa, poi, è che la ricorrente dal Giugno 2023 ha lavorato all’interno del progetto oggetto del suo ricorso. Unico dato certo, al momento, è che con la Determinazione n. 167 del 16/08/2023, al legale nominato dall’Ente per rappresentarlo in giudizio è stato liquidato l’importo di €. 2.295 corrispondente al 50% dell’onorario lordo pattuito.
Andiamo però con ordine.
Con la determinazione dirigenziale R.G. n. 2 del 05/01/2023, è stata
indetta procedura di selezione comparativa finalizzata all’individuazione di 2 figure professionali previste nel progetto “Futura-mente”.
Un incarico di collaborazione professionale autonoma a un esperto di Fascia A ed un incarico di collaborazione professionale autonoma
a un esperto di Fascia B. Con la medesima determinazione è stato approvato il relativo Avviso pubblico.
Entro il termine di scadenza (16.01.2023) sono pervenute n. 9
domande di partecipazione alla procedura comparativa. Costituita la Commissione per la valutazione dei curriculum e per l’espletamento del colloquio tecnico-motivazionale, la Commissione, ultimati i lavori, ha trasmesso i relativi atti.
Preso atto dei verbali con la determinazione R.G. n. 243 del 13.02.2023, sono state selezionate la d.ssa Barbara Perrone quale professionista di Fascia A e la d.ssa Thamara Sponziello quale professionista di Fascia B. Stranamente, ma sarà stato sicuramente un caso, due candidate dell’ultima campagna elettorale amministrativa facenti parte di liste a sostegno della candidatura del sindaco Fabio Vergine.
Con determinazione R.G. n. 396 del 03/03/2023 si è proceduto
all’assunzione dell’impegno della spesa necessaria per fare fronte al
pagamento del compenso pari a complessivi € 30.000,00 .
Succede a questo punto, che una delle concorrenti, A.Q., poco convinta dei criteri di selezione decide di presentare ricorso al Tar di Puglia, Sezione di Lecce, chiedendo l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, della D.D. n. 243 del 13/02/2023 della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale del Comune di Galatina.
L’Amministrazione comunale decide di resistere al predetto ricorso conferendo apposito mandato a legale esterno all’ente, Avv. Saverio Sticchi Damiani, per un importo di €. 3.613,00, oltre cap e IVA come per legge, per un importo complessivo di €. 4.590,00.
Succede nel frangente, precisamente il 07 giugno del 2023, che improvvisamente la dott.ssa Thamara Sponziello notifica le sue dimissioni, con decorrenza dal 09.06.2023, dall’incarico di collaborazione al progetto in corso. Motivazione ufficiale: “sopravvenuti ed improrogabili impegni personali”
Il Comune di Galatina, “all’esclusivo fine di assicurare la
continuità dei servizi di orientamento e counselling”, si legge nella Determina n. 326 del 27/07/2023, ha chiesto alla dott.ssa Annarita Quarta, ora identificata in Determina con proprio nome e cognome, di manifestare il suo interesse al conferimento dell’incarico in oggetto. La dott.ssa Annarita Quarta, comunica il proprio interesse ed accettare l’incarico.
Vicenda conclusa felicemente tra brindisi ed abbracci? Certamente no!
La dott.ssa Quarta, infatti, accetta l’incarico e all’udienza in Camera di Consiglio del 20/06/2023 formalizza la rinuncia alla domanda cautelare (in conseguenza, il Tar dispone la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive) ma non rinuncia alla richiesta di annullamento della Determina Dirigenziale del 05/01/2023, con cui è stata indetta la procedura di selezione per l’individuazione delle 2 figure professionali previste nel progetto “Futura-mente” e neanche all’annullamento di tutti gli ulteriori atti della procedura, ivi compreso l’Avviso pubblico di selezione comparativa del 05/01/2023 nonché degli atti con i quali sono stati conferiti gli incarichi, e la richiesta per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
La vicenda a questo punto presenta alcune incongruenze, almeno secondo quanto riportato nei succitati atti. La ricorrente, infatti, chiederebbe al Tar l’annullamento di atti relativi alla procedura di individuazione ed assegnazione degli incarichi rilevando in essi potenziali vizi di forma o di sostanza o di procedura. Poi, su richiesta dell’Amministrazione, invece, accetta lo stesso incarico assegnato con le procedure di cui chiede l’annullamento. Qualcosa non quadra o forse sfugge o forse non è stata riportata chiaramente.
In ogni caso qualora il Tribunale Amministrativo dovesse accettare le motivazioni alla base del ricorso ci sarebbe in gioco una cospicua somma di denaro da sborsare a titolo di risarcimento del potenziale danno subito dalla ricorrente, oltre a tutti gli altri annessi e connessi in cui si troverebbe inguaiata tutta la procedura di selezione e relative unità selezionate. Proprio un bel pasticcio.
Non è mia intenzione appendere al muro la pentola nuova prima che sia stata comprata, ma una legittima curiosità ce l’avrei: Chi pagherebbe tutti i danni economici derivanti da una eventuale condanna del Comune? La Dirigente di settore? L’assessore al ramo? La Commissione Giudicatrice o Pantalone?
Non ditemi, cari lettori e lettrici, il vostro pensiero perché credo di conoscerlo già.