L’Ecotecnica S.r.l. è ora ufficialmente la vincitrice della gara. Nei prossimi giorni l’assegnazione.
Cronaca/Giudiziaria/di Comunicato Stampa.
Con una importante e innovativa sentenza (la n. 963 del 24.6.2021) la Prima Sezione del Tar Lecce (Pres. Pasca – Rel. Giancaspro) ha statuito l’illegittimità dell’esclusione della ditta Ecotecnica (di Lequile) dalla gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Galatina (valore a base d’asta € 6.319.788,03, oltre Iva).
Invero, all’esito delle operazioni di gara, ad agosto 2020, Ecotecnica aveva ottenuto il mi-glior punteggio nella combinata valutazione dell’offerta tecnica ed economica; tuttavia, la Provincia di Lecce (che ha curato la gara, quale Stazione Unica Appaltante, per conto del Comune di Galatina) aveva escluso la società di Lequile, ritenendo che la sua offerta economica fosse priva della indicazione del costo del personale.
Avverso l’esclusione è insorta innanzi al Tar salentino la ditta Ecotecnica, rappresentata e difesa dall’Avv. Matteo Sanapo, evidenziando che l’omessa indicazione dei costi della ma-nodopera fosse da imputare anzitutto all’ambiguità del Bando (che richiedeva che l’offerta “tenesse conto” del costo del personale, senza alcuna previsione in ordine alla indicazione dell’esatto ammontare), nonché alla circostanza per cui, quando mancavano pochi minuti alla scadenza di presentazione dell’offerta, Ecotecnica ha scoperto con sorpresa che, a causa di un problema informatico, la piattaforma telematica di gara non consentiva di accedere al-la procedura guidata prevista dalla lex specialis, la cui finalità principale era proprio quella di porre gli operatori nelle condizioni di non incorrere in errori e di formulare l’offerta con i dati ritenuti essenziali dalla Stazione appaltante.
Il Tar Lecce, dopo una puntuale istruzione del giudizio e in accoglimento delle tesi dell’Avv. Sanapo, ha accolto il ricorso, evidenziando, dapprima, che in effetti «il portale dedicato alla presentazione delle offerte non consentiva di generare il modello occorrente ai fini della formulazione dell’offerta economica», in secondo luogo, che «in tali condizioni, la predisposizione dell’offerta economica si è rivelata operazione oggettivamente incerta e complessa, dal momento che la ricorrente, che confidava in buona fede in una compilazione guidata nei termini indicati dal bando, ha dovuto supplire alle mancanze della stazione appaltante, provvedendo in via autonoma alla relativa formulazione, senza essere stata messa nelle condizioni di preparare per tempo i relativi adempimenti».
Pertanto, il Tar ha affermato che la Stazione appaltante avesse comunque dovuto attivare il soccorso istruttorio nei confronti di Ecotecnica, onde porre rimedio alla mancata indicazione dei costi della manodopera, soprattutto in ragione del fatto, sul piano sostanziale, che i costi in questione erano stati regolarmente considerati (e computati) dalla ricorrente ai fini della formulazione dell’offerta economica, come pure è stato comprovato in sede di gara in forza di puntuali allegazioni istruttorie.
«Il principio statuito dal Tar Lecce – sottolinea l’Avv. Sanapo – è sicuramente degno di nota, poiché per la prima volta introduce, nel novero della casistica per cui si può derogare all’automatica esclusione in caso di mancata indicazione del costo del personale, anche il caso in cui tale omissione, meramente formale, dipenda dagli errori di settaggio della piattaforma informatica di gara commessi dalla Stazione appaltante».
Nei prossimi giorni, quindi, il Comune di Galatina dovrà procedere all’aggiudicazione del servizio di igiene urbana in favore di Ecotecnica s.r.l..