D'Errico1

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Egr. ing. D’Errico

Ho evitato che a risponderle fosse il collega autore dell’articolo, le sue intenzioni era alquanto spigolose e sarebbe stato molto duro con lei, le avrebbe risposto a tono usando il suo stesso linguaggio e le sue stesse terminologie. Le rispondo pertanto io, come responsabile del Sedile,  per cercare di farle capire quanto siano fuori luogo le sue osservazioni.

Devo cominciare con il sottoporle la differenza che intercorre tra persona intesa come centro di riferimenti affettivi,  emotivi e privati dalla persona  intesa come funzionario pubblico. Credo sia sufficientemente chiara la differenza tra Alessandro D’Errico, Ing. Alessandro D’errico ed il funzionario del settore Territorio ed Ambiente ing. Alessandro D’Errico, è sempre lei ma in tre sfere diverse. In questo passaggio è insito il messaggio di benvenuto del Sedile e capirà anche che il Sedile non ha mancato di alcun rispetto alla persona Alessandro D’Errico.  Avessimo parlato o peggio ancora criticato la sua vita fuori dall’ufficio avrebbe ragione lei ma stigmatizzare l’operato del funzionario, peraltro nostro dipendente (come direbbe Beppe Grillo) non significa mancare rispetto alla persona.

Ha ragione, invece, quando afferma che il mio collega è “ uomo di cultura” ma sbaglia ancora quando afferma che è poco ferrato in materia edilizia perché credo sia lei ad essere poco ferrato in diritto amministrativo ( d’altra parte non si può sapere tutto) e le spiego il perché. L’art. 27 del D.P.R. n 380/01 ha poco e niente a che vedere con la presente casistica. Il riferimento legislativo a cui lei fa riferimento inquadra provvedimenti amministrativi adottati nel pieno rispetto della legge che poi viene violata successivamente in corso d’opera.

Qui non è stato violato nulla in corso d’opera. Il sig. Baldari è in possesso di una regolare autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ed all’installazione di un gazebo rilasciata dal Comune di Galatina. Ciò che non è regolare è il provvedimento autorizzativo perché è un atto nullo che va immediatamente rimosso e  le spiego il perché.  Alla base della nullità dell’atto autorizzativo vi sono 4 pareri negativi, di altrettante Direzioni o Enti competenti in materia, contro l’installazione del gazebo. Quello della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici  che le scrive:  “Considerate le caratteristiche di interesse storico del sito in esame, tutelato ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Dlgs 42/2004 in quanto area limitrofa al centro storico di Galatina, prossima al circuito delle antiche mura urbiche in corrispondenza di una probabile porta collocata in direzione di Soleto e dell’attuale chiesa delle Anime del Purgatorio al fine di non introdurre elementi permanenti che possano arrecare disturbo autorizza (…) l’installazione della prevista pedana lignea e l’installazione di elementi di arredo (sedie, tavolini, e quanto altro specificato in seguito alle seguenti condizioni.  1-    La pedana sia appoggiata al suolo senza sistemi di incastro nello spessore del manto stradale, e sia delimitata da fioriere la cui altezza massima non superi 120 cm dal suolo.  2-    Tutti gli elementi lignei della pedana siano tinteggiati di colore bianco o similare al fine di non entrare in contrasto con gli impianti architettonici e le relative cromie degli edifici presenti nel contesto urbano. 3-    Non sia prevista alcuna chiusura laterale del gazebo eccetto la citata fioriera 4-    E’ ammessa l’installazione di ombrelloni con teli di color chiaro (…) “

Quello della Direzione Polizia Municipale che il 27 gennaio 2015 le  esprime pare favorevole “all’occupazione del suolo pubblico per l’installazione di pedana in legno”

Il 3 febbraio 2015 giunge anche quello della Direzione dei LL.PP. che nel proprio parere rileva che “ (…) la struttura proposta sull’area pubblica da occupare contrasta con quanto regolamentato dalla “ Disciplina dei padiglioni permanenti ad uso ristoro su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico”.

E dulcis in fundo, ing. D’errico, le riporto quanto lei stesso scrisse come  parere della Direzione Territorio ed Ambiente .” si esprime pare favorevole a condizione che la pedana sia realizzata in maniera tale da garantire regolare deflusso delle acque meteoriche”.

Anche lei parla quindi di pedana non di gazebo però poi vien data la concessione alla occupazione di suolo pubblico ed all’installazione di un gazebo. Capito perché non ha senso parlare di art. 27 del DPR n.  380/01? Perché siamo in presenza di un atto nullo che in quanto tale elimina gli effetti per cui è stato posto in essere.  Lei invece ordina la sospensione dei lavori e non degli effetti prodotti dall’atto nullo.

Ci saremmo aspettati da parte sua anche una spiegazione sul perché ha atteso 11 giorni da quello in cui la Soprintendenza le ha ripetuto per la seconda volta che ha preso fischi per fiaschi prima di emettere la sua Ordinanza di sospensione dei lavori, ma pazienza mica si può avere tutto.

Ci saremmo anche aspettati qualche spiegazione sull’immobilismo regnante su tante situazioni in città di palese violazioni o elusione della legge, alcune  sancite anche da sentenze giuridiche. Mi riferisco non solo  a  gazebo ma anche alle tante occupazione di suolo pubblico tramite apposizioni di cancelli.

Ing. D’Errico il “capo cosparso di ceneri” mi ricorda la cerimonia religiosa del  mercoledì  delle ceneri; non  mi dica che il suo invito deriva da qualche vocazione repressa.

Cordialmente la saluto (p.z.)