Nulla di più di quanto il consigliere possa già fare autonomamente per disposizione di legge.
Rubriche/di pietro zurico
Fabio Vergine, il neo eletto sindaco della città, ha più volte ribadito, e lo ha confermato anche ieri a sera, 10 luglio, nell’incontro pubblico di presentazione del “suo” gruppo consiliare e del suo team di governo, di aver trattenuto a sé un considerevole numero di deleghe da attribuire ai consiglieri di maggioranza al fine di renderli partecipi attivamente della gestione del res pubblica e della realizzazione del programma della coalizione.
Ebbene, secondo il parere espresso dal Dipartimento per gli Affari Interni e del Territorio del Ministero degli Interni, interpellato sul tema, il Sindaco può “attribuire deleghe interorganiche purché il loro contenuto sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo a cui si riferisce”
Qual è per legge l’attività svolta da un consigliere comunale? Ci viene in soccorso, in tal senso, l’art. 42 comma 3 T.U.O.E.L. : “Il consigliere svolge la sua attività istituzionale come componente di un organo collegiale che compie un’attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo partecipando alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori”
In parole povere il consigliere comunale non può rivestire contemporaneamente il ruolo di controllore e controllato. Ciò non toglie, però, che il Sindaco possa attribuire ai consiglieri le “funzioni istruttorie” le quali per loro natura hanno un rilevo puramente interno.
Il consigliere può, pertanto, essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Unica eccezione a tutto ciò è costituita dai casi previsti dagli art. 54 (comma 7) e 31 del T.U.O.E.L. che consentono al sindaco di trasferire proprie attribuzioni ad altro organo in caso di partecipazione alle assemblee consortili, composte “di rappresentanti degli Enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato”.
A titolo di esempio si potrebbero configurare in detta tipologia l’ATS, l’ASI, il GAL trattandosi appunto di deleghe non di governo e senza compiti di amministrazione attiva.
Si può pertanto concludere, alla luce del dettato legislativo e della giurisprudenza in materia, che al consigliere comunale possono essere attribuite solo ed esclusivamente deleghe aventi per oggetto “funzioni istruttorie” e di studio avendo queste un rilievo meramente interno.
Ad essere più restrittivi si potrebbe aggiungere che il conferimento di dette deleghe, fatta eccezione per quelle di rappresentanza in assemblee consortili, non aggiunge né toglie nulla a quanto già di specifica competenza del consigliere comunale.
Il consigliere comunale, infatti, in base all’art. 17 del regolamento comunale “ha diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale”. In base al secondo comma dello stesso articolo “I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto”.
Per svolgere il proprio ruolo di controllo sull’operato dell’esecutivo ha diritto di accesso a tutti gli atti pubblici della Giunta comunale e degli organi burocratici, in base all’art 18 comma 1 “ha diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze attribuite da leggi e dallo Statuto”.
Infine in base all’art. 19 comma 1 “I consiglieri comunali nell’esercizio del loro mandato hanno diritto di informazione e visione degli atti e documenti a disposizione del Comune” e gli uffici devono esibirli “senza ingiustificati ritardi” a richiesta anche verbale da parte del consigliere.
Si potrebbe dunque concludere che la legge ci fa capire implicitamente che non ci sarebbe alcun bisogno di deleghe, sarebbe sufficiente che il consigliere comunale esercitasse attivamente le funzioni che la stessa legge gli attribuisce. Si tratta insomma di possedere una specifica volontà ad essere protagonista nel proprio ruolo e con i mezzi che la legge mette a disposizione. Diversamente sarà inserito d’ufficio nel ruolo di yes man.