Il Sedile

Illegittima segnalazione a Centrale Rischi: i diritti del consumatore

Obbligo da parte dell’Istituto di credito dell’ immediata cancellazione e del risarcimento danno

Cronaca/ di AssoConsum Lecce

Si verifica con sempre maggior frequenza che privati cittadini o imprese si vedano negare un finanziamento in quanto all’atto della richiesta “scoprono” che un intermediario finanziario (la maggior parte dei casi le banche) con il quale hanno rapporti in essere o chiusi abbia iscritto il soggetto alla Centrale Rischi.

Siffatta segnalazione effettuata in maniera indiscriminata dall’intermediario è però illegittima e come tale  comporta non solo l’obbligo della immediata cancellazione ma anche l’obbligo da parte dell’istituto di credito di risarcire il soggetto che ha subito la segnalazione degli eventuali danni subiti, anche di natura non patrimoniale.

Occorre premettere come, ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli istituti di credito sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia tutte le informazioni necessarie, allo scopo di permettere a quest’ultima di svolgere i propri compiti di vigilanza. Nel novero delle suddette informazioni rientrano senz’altro le segnalazioni alla Centrale dei Rischi dei cosiddetti crediti in sofferenza.

Tale attività però non può essere svolta in maniera indiscriminata, poiché la segnalazione presso la Centrale dei Rischi di una posizione debitoria è subordinata alla sussistenza in capo al soggetto obbligato di un vero e proprio stato di insolvenza, inteso quale incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni mediante mezzi normali di pagamento, e non già alla verificazione di uno stato di mero inadempimento contrattuale. Ciò in quanto il presunto inadempimento ben può essere dovuto a circostanze meramente contingenti, sicché la segnalazione alla Centrale Rischi non può trasformarsi in un indebito strumento di pressione. E’ quindi certo, in base alle Istruzioni della Banca d’Italia, che la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente dall’inadempimento del debitore, perché dal semplice ritardo non può scaturire la segnalazione.

E’ proprio a tale fine che al fine che prima della segnalazione la banca o la finanziaria sono tenute a inviare, tramite raccomandata a/r, al consumatore il preavviso di segnalazione previsto dall’art. 4 comma 7 del “codice deontologico” approvato in attuazione dell’art. 117 del D. Lgs 196/03 ed entrato in vigore il 1 Gennaio 2005 ( provvedimento del Garante della Privacy del 16 Novembre 2004 n. 8) la cui omissione comporta, come detto, una responsabilità sanzionabile dell’intermediario (si veda in particolare Collegio di coordinamento ABF decisione 3089 24 settembre 2012 e ABF Roma 28 ottobre 2013);

A ciò aggiungasi che lo stesso codice deontologico stabilisce come le segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo sono rese accessibili “dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate.”

Se ritenete quindi di essere stati lesi nei vostri diritti non esitate a contattare un’associazione di consumatori che saprà assistervi e far valere le Vostre pretese.

Per qualsiasi informazione potete contattare la sede locale di Asso-Consum all’indirizzo:

assoconsum.lecce@gmail.com

 

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