Il Sedile

la Corte dei Conti bacchetta ancora il Comune di Galatina: “alcune criticità son diventate patologie”

Le criticità di bilancio, secondo la Magistratura contabile, persistono a chiusura dell’esercizio 2014.

Cronaca/ di pietro zurico

Galatina – La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha trasmesso al Comune di Galatina la propria deliberazione sul Rendiconto 2014 segnalando  le criticità gestionali rilevate ed invitando l’Ente, ancora una volta, ad assumere le determinazioni di competenza entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione stessa. 
Il Comune in data 03 ottobre ha provveduto ad inviare alla Corte dei Conti le richieste memorie illustrative a chiarimento delle criticità rilevate e, successivamente, in sede di adunanza, ad approfondire i rilievi emersi con ulteriori e specifiche informazioni.

Ci occuperemo delle memorie illustrative dopo aver affrontato tutto ciò che è stato rilevato e contestato dalla Corte al Comune che è già di per se argomento di notevole portata anche perché sono varie le criticità evidenziate che nonostante i precedenti richiami, e solleciti, permangono in tutta la loro gravità.

Superamento del parametro di deficitarietà n. 4. In  tale settore si registra un peggioramento della situazione tanto da far considerare ormai detta criticità una patologica. Ciò secondo la Corte è dovuto alla scarsa incisività dell’Amministrazione nel recupero dell’evasione e della riscossione di tasse e tributi. A ciò bisogna aggiungere una notevole consistenza e persistenza di residui passivi per debiti non pagati e di residui attivi per crediti inesigibili o di difficilissima riscossione.

Finanziamenti di spese correnti con entrate straordinarie.  il Comune, osserva la Corte, ha provveduto a finanziare spese correnti ordinarie e consolidate con il ricorso ad entrate di carattere straordinario che essendo tali non hanno il carattere della ripetitività dell’introito.

Differenza di cassa di parte corrente. Viene respinta dalla Corte la giustificazione comunale del persistere di tale criticità per i ritardi nella erogazione dei trasferimenti erariali e con la scarsa incisività dell’azione di recupero da parte di Equitalia. Sui trasferimenti, obietta la Corte, non è il solo Comune di Galatina a convivere con queste problematiche ma non per questo sono coinvolti in tali criticità. Il vero problema sarebbe da individuarsi invece nella scarsa incisività e capacità di riscossione da parte dell’Ente ed all’indebitamento dovuto per i molti mutui pluriennali contratti persino nel 2014.

Rinegoziazione di mutui e destinazione delle minori relative spese.  Queste operazioni seppur comportano una riduzione dell’importo della rata mensile da pagare pur tuttavia, per l’allungamento della loro durata, comportano un aumento degli interessi passivi che significano anche ulteriore debito. Inoltre, rileva la Corte, la durata massima di un mutuo deve essere contenuto in un arco temporale di 30 anni. Alcuni mutui sono stati contrattati più volte superando molti di essi, nel cumulo complessivo, i 30 anni. Sempre a tal proposito la Corte rileva di aver più volte segnalato che i risparmi derivanti dal minor importo della rata devono essere destinati a finanziare spese per investimenti e non spese correnti come ha invece fatto il Comune di Galatina.

Fondo svalutazione crediti. Qui la bacchettata della Corte è ancora più forte. Afferma infatti che la legge prevede l’obbligo di costituire in bilancio un fondo di svalutazione crediti non inferiore al 25% per alcuni tipi di crediti vantati dall’Ente che abbiano una anzianità superiore ai 5 anni. Il Comune di Galatina non ha mai rispettato tale percentuale e ciò per pura furberia politica perché ciò ha permesso di poter a mantenere in bilancio come crediti esigibili spazzatura creditoria che, però, con questo escamotage ha permesso di poter aggirare i limiti imposti dalla legge di stabilità.

Situazione di cassa. Sotto accusa è il ricorso costante e continuo dell’Ente alle anticipazioni di cassa concesse dalla tesoreria comunale. Nella norma dovrebbe trattarsi, rileva la Corte, di una forma di debito di breve durata a cui l’Ente può fare ricorso in caso di emergenza. Se, però, il ricorso è costante e continuo la natura dell’urgenza e della provvisorietà vien meno e lascia il posto ad un indebitamento costante. Per il Comune di Galatina, osserva sempre la Corte, trattasi di una patologia cronica che comporta il pagamento di circa 30.000 euro annui di interessi passivi.

Resta da affrontare la parte riguardante i debiti fuori bilancio e le Società partecipate ove la Corte ipotizza, qualora si accertassero determinate omissioni, la configurazione di ipotesi di reato. Rimandiamo l’argomento a domani e nei giorni successivi.

 

 

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