Il Sedile

Istituiti Uffici per i Procedimenti Disciplinari. Bolognino incompatibile!

Ricopre l’incarico monocratico di Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinare per i Dirigenti ma è Dirigente dei Servizi Sociali

Cronaca/ di p.z.

L’Amministrazione Comunale, con l’istituzione dell’Ufficio Provvedimenti Disciplinari, intende far capire chiaramente che in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro, di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità intende far sul serio.

Peccato sia partita col piede già sbagliato cadendo, ancora una volta, in una contraddizione causata da una incompatibilità, che andrebbe rimossa, tra deleghe conferite dal Sindaco al Segretario Generale e compiti assegnati allo stesso dalla legge.

Salviamo la buona fede e diciamo che, per annebbiamento collettivo, l’intera Giunta ed  Segretario Generale dott. Bolognino, sono caduti in una svista a cui presto metteranno rimedio.

Galeotto fu il regolamento e chi lo scrisse. Trattasi del nuovo Regolamento riguardante per i procedimenti disciplinari che ha integralmente sostituito le disposizioni del Titolo III del vecchio regolamento adeguandolo alle nuove fattispecie di illeciti disciplinari introdotte dalla nuova legislazione in materia.

Resta confermato, rispetto al passato, che la competenza per procedimenti disciplinari che comportano l’applicazione del solo “rimprovero verbale” resta assegnata al Dirigente della Direzione cui il dipendente è assegnato. Nel caso invece di procedimenti disciplinari che prevedano l’applicazione di sanzioni più gravi la competenza è ora assegnata ad un costituendo “Ufficio per i Procedimenti Disciplinari” di composizione collegiale con la funzione di gestione dell’attività disciplinare del personale dipendente.

L’Ufficio è composto dal Presidente che è individuato nel Dirigente competente in materia di personale e da n.2 componenti, individuati dal segretario Generale tra i Dirigenti dell’Ente ed in alternativa tra dipendenti inquadrati in categoria D, con preferenza di quelli in possesso del Diploma di Laurea in discipline giuridiche.

L’ufficio può essere coadiuvato anche da un dipendente di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario verbalizzante.

Fin qui tutto regolare è successivamente che salta fuori l’inghippo. Lo si rintraccia quando chiusa la regolamentazione che riguarda i procedimenti disciplinari del personale dipendente si passa ad esaminare il quello nei confronti dei Dirigenti. Passiamo a visionare questa seconda casistica.

Il Regolamento, approvato dalla Giunta, prevede che il procedimento disciplinare nei confronti del personale dirigente è di competenza dell’”Ufficio per i procedimenti disciplinari in composizione monocratica” nella persona del Segretario Generale dell’Ente (dott. Bolognino ndr) e che lo stesso si svolge con le modalità e secondo i termini previsti dalla legge.

Insomma il Segretario Generale è l’unico soggetto autorizzato dalla legge per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dirigente.

Sicuramente al Sindaco Amante, che con sua ordinanza ha assegnato incarico  extracontrattuale al neo Segretario, e sicuramente allo stesso dott. Bolognino che ha accettato, sarà sfuggito che oltre ad essere Segretario Generale egli è anche Dirigente del nostro Comune essendogli stata conferita la Direzione della Direzione dei Servizi Sociali, incarico per il quale egli percepisce anche la retribuzione di funzione e quella di risultato ad esso collegata ossia sommette di una certa rilevanza.

Ora nel suo duplice ruolo di Segretario Generale e Dirigente nello stesso Comune in caso di procedimento disciplinare a suo carico il dott. Bolognino giudicherebbe se stesso? Sembra fin troppo evidente l’incompatibilità del dott. Bolognino a ricoprire i due ruoli in contemporaneità.

 

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