L’omessa raccolta configura diversi reati per la cui denuncia sono stati condannati gestore e Pubblica Amministrazione.  

camion-spazzatura Cronaca/ di avvocato Stefania Isola

In tema di disservizi, quelli che riguardano la raccolta dei rifiuti sono particolarmente importanti per ogni cittadino.

Tutti noi siamo oramai coinvolti nella raccolta differenziata che rappresenta una questione di rispetto dell’ambiente e della collettività, rispetto che si concretizza in un insieme di regole che le parti interessate sono tenute a rispettare.

Quindi, da un lato i cittadini, che devono effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite e dall’altro le ditte specializzate nella gestione e nella raccolta dei rifiuti.

Da ciò ne consegue l’ovvia (e giusta) conseguenza che, nel caso in cui gli utenti commettano degli errori, siano passibili di sanzioni.

Ma che succede quando è la ditta specializzata ad omettere o ad effettuare delle operazioni non propriamente corrette?

E’ ovvio che la mancata raccolta dei rifiuti (anche non conformi) da parte delle società appaltatrici potrebbe configurare addirittura dei reati come, ad esempio, quello di interruzione di pubblico servizio, violenza privata ed addirittura la possibilità di essere condannati per danni causati alla vita da relazione, all’immagine, nonché per disagi e per l’usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta differenziata.

Ciò è, in verità, già accaduto in un caso reale dove la responsabilità è ricaduta non solo verso la società che erogava il servizio ma anche verso la P.A. ed, in particolare, verso il Sindaco il quale è responsabile dell’omesso controllo sui funzionari da lui delegati alla gestione del servizio affidato a società esterne.

La premessa fatta è d’obbligo, soprattutto per capire (o almeno provarci) quello che sta accadendo a Galatina, dove, a partire da Giugno, è stata affidata la raccolta differenziata alla ditta Monteco.

Riguardo tale gestione, difatti, sono state molte le segnalazioni di disservizi; segnalazioni ovviamente verificate e quindi certe, dalle quali è emerso un comportamento, da parte della società appaltatrice, non propriamente consono ai doveri di diligenza e correttezza che ci si aspetterebbe da una ditta che gestisce un servizio di tale rilevanza.

Si pensi alla circostanza della mancata raccolta dei rifiuti (frazione organica, tra l’altro) perché gli stessi non erano stati conferiti nelle apposite buste.

Tralasciamo la questione relativa all’obbligo (legittimo?) di far acquistare ai cittadini le buste per la raccolta differenziata (ma questa non doveva servire per abbattere i costi sopportati dai cittadini?) ed affrontiamo quella, ancora più grave e seria, del pericolo, in termini di igiene pubblica, che da un tale comportamento potrebbe derivare.

Cosa succederebbe se, per qualche ignoto motivo, ci fosse più di un utente ad aver commesso un errore nella raccolta e la spazzatura rimanesse vicino alla propria abitazione per due giorni sotto il sole cocente di Luglio ed alla mercè di animali o chissà quant’altro?

Non sarebbe più corretto, e forse più aderente alle regole, raccogliere la spazzatura, contestare la violazione e poi, nel caso in cui l’errore dovesse ripetersi, irrogare la sanzione? Non sarebbe questo un comportamento corretto ed educativo?

E’ evidente, d’altra parte, che ciò comporterebbe un impiego di azioni e personale non indifferente, considerando che, come già detto, la sanzione non può essere irrogata al proprietario dell’appartamento presso il quale si trova la “spazzatura incriminata” senza un accertamento delle relative responsabilità ad opera di soggetti a ciò addetti.

Vogliamo parlare ancora del malcapitato “potatore” che, contattata la Monteco per la raccolta di scatoloni pieni di fogliame, si vede rispondere che, non essendoci un centro di raccolta comunale, non si potrà raccogliere il fogliame prima di 4/5 giorni e quindi l’unica soluzione è tenersi in casa la spazzatura con quello che ne consegue?

Ma la stessa carta dei servizi di cui la Monteco si è dotata non parla di riduzione al minimo dei disagi per l’utenza? Non parla di un disagio massimo di 48 ore?

A questo punto ci si domanda seriamente quale sia per la Monteco il vero significato della parola disagio.