Il Sedile

Le novità in materia condominiale al centro di due incontri promossi dalle sedi Assiac di Brindisi e di Lecce.

Eventi/di Comunicato Stampa

Le novità in materia condominiale al centro di due incontri promossi dall’Associazione Italiana Amministratori e Condòmini (Assiac). Le sedi provinciali di Brindisi e di Lecce organizzano due seminari di aggiornamento professionale per confrontarsi sulla ristrutturazione degli immobili, alla luce della Finanziaria 2020, sulle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e sulle regole per la revisione condominiale.

In particolare, la prima sessione è prevista per venerdì 21 febbraio, dalle 15 alle 18, a Brindisi, presso l’«IBcenter», in via Rubini. Dopo la registrazione dei partecipanti, interverranno Carmela De Cillis, presidente provinciale di Assiac Brindisi; Franco Mesto, coordinatore regionale di Assiac Puglia; Concetta Cinque, presidente nazionale di Assiac. Seguirà la relazione tecnica del commercialista Claudio Mautarelli, sul tema «Detrazioni fiscali per lavori condominiali: novità 2020». Dopo la pausa caffè, i lavori riprenderanno con l’ingegnere Pasquale Melpignano che parlerà del recupero del patrimonio edilizio. Animerà il dibattito e modererà gli interventi il giornalista Davide Stasi.

Il giorno successivo, sabato 22 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, a Lecce, all’Hilton garden inn, in via De Giorgi avrà luogo la seconda sessione. Dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti gli indirizzi di saluto da parte di Carlo Mignone, presidente provinciale di Assiac Lecce; Franco Mesto, coordinatore regionale di Assiac Puglia; Concetta Cinque, presidente nazionale di Assiac. Seguirà la relazione tecnica del commercialista Vittorio Trullo, che illustrerà le regole per la revisione condominiale. Dopo la pausa caffè, l’ingegnere Francesco Lanzilotto, parlerà della ristrutturazione degli immobili dopo la Finanziaria 2020. Modererà il giornalista Davide Stasi.

Gli incontri valgono ai fini della formazione professionale per amministratori condominiali, ai sensi del decreto ministeriale 140 del 2014.

Il comitato scientifico per la sede di Assiac Brindisi è composto dall’avvocato Marzia Bagnulo e dalla commercialista Rita Marra, mentre quello per la sede di Lecce è composto dagli avvocati Michele Massari e Gianluca Carducci. Per maggiori informazioni ed iscrizioni si possono contattare i numeri 371.3944151 oppure 328.8946710 e scrivere agli indirizzi di posta elettronica: assiac.brindisi@gmail.com oppure assiaclecce@gmail.com.

In particolare, riguardo al «bonus facciate», l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale numero 1444 del 1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90 per cento delle spese documentate e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il «bonus facciate» non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti e i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). La detrazione non può essere utilizzata, però, da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

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